Art. 34. 
            Assetto generale della contribuzione erariale 
  1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre  al  finanziamento
dei bilanci  delle  amministrazioni  provinciali  e  dei  comuni  con
l'assegnazione dei seguenti fondi: 
    a) fondo ordinario; 
    b) fondo consolidato; 
    c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale. 
  2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre  al  finanziamento  delle
opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per
gli investimenti. 
  3. Lo Stato  potra'  concorrere,  altresi',  al  finanziamento  dei
bilanci  delle  amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e   delle
comunita' montane, anche con un fondo  nazionale  ordinario  per  gli
investimenti, la cui quantificazione annua e'  demandata  alla  legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera  d),  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla  legge  23  agosto
1988, n. 362. 
 4. Per le comunita' montane lo Stato concorre al  finanziamento  dei
bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di
cui alle lettere a) e b). 
  5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo  54  della  legge  8  giugno
1990, n. 142, il complesso  dei  trasferimenti  erariali  di  cui  al
presente articolo non e' riducibile nel triennio, con  esclusione  di
quelli indicati al comma 3. 
  6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la  prima  entro  il
mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre  di  ciascun
anno.