Art. 35. 
                           Fondo ordinario 
  1.  Il  fondo  ordinario  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo  34  e'  costituito  dal  complesso   delle   dotazioni
ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale  sui  consumi
dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 7,  del  decreto-
legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni
ed alle comunita' montane  nell'anno  1993,  ridotto,  per  la  quota
spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per  l'anno
1993 dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base
dell'aliquota del quattro per  mille,  al  netto  della  perdita  del
gettito  derivante  dalla  soppressione  dell'I.N.V.I.M.  individuata
nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. 
  2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per
l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel  fondo  ordinario  sono
determinati per i comuni al netto dell'importo di lire  130  miliardi
destinato al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 31,  comma
2, lettere b) e c), che restano a  carico  del  bilancio  statale.  A
decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'articolo 6,  comma
7, del  decreto-legge  28  novembre  1988,  n.  511,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  27  gennaio  1989,  n.  20  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse
modalita' dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica  ed
acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio statale. 
  3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario  ai  sensi
del comma  2  e  i  proventi  dell'addizionale  confluiti  nel  fondo
ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai  sensi  del
comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, e'  portata  in  aumento
del fondo ordinario dell'anno successivo ed e' ripartita tra le prov-
ince,  i  comuni  e  le  comunita'  montane  con  i  criteri  di  cui
all'articolo 28, comma 1, lettera b). 
  4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo  delle  riduzioni
previste per la quota spettante ai comuni,  costituisce  la  base  di
riferimento per l'aggiornamento delle  risorse  correnti  degli  enti
locali. L'aggiornamento e' operato con riferimento  ad  un  andamento
coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della
spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non  riducibili
nel triennio, contenuti nei documenti  di  programmazione  economico-
finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994  e  1995  l'incremento  e'
pari al tasso di inflazione  programmato,  cosi'  come  indicato  nel
documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per  il
triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali cosi'  calcolati,  per  la
parte spettante alle amministrazioni provinciali ed  ai  comuni  sono
destinati, a decorrere dal  1994,  esclusivamente  alla  perequazione
degli squilibri della fiscalita' locale. Per la parte spettante  alle
comunita' montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario. 
  5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto  per  l'anno  1993  e'
definito con le modalita' prescritte dall'articolo 18. Ai fini  della
determinazione della quota di fondo  ordinario  spettante  ai  comuni
l'importo  del  gettito  dell'I.C.I.  cosi'  risultante  ha   valenza
triennale a  decorrere  dal  1993  e,  in  occasione  dei  successivi
aggiornamenti,  deve  tenere  conto  degli   ulteriori   accertamenti
definitivi   effettuati   per   l'anno   1993    dall'amministrazione
finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti  devono
essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero  delle
finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro. 
  6. Sul fondo ordinario  e'  accantonata  ogni  anno  una  quota  di
100.000 milioni per l'attivazione  delle  procedure  di  allineamento
alla media dei contributi e di mobilita' del personale  previste  dal
citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989.