Art. 36. 
Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali 
  1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun  comune  ed  a
ciascuna comunita'  montana  spettano  contributi  ordinari  annuali,
destinati  al  finanziamento  dei  servizi  indispensabili  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue: 
    a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario  e'  dato
dalla somma dei contributi ordinari,  perequativi  e  del  contributo
finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma
1 dell'articolo 35, attribuiti per l'anno  1993,  dalla  quale  viene
detratta annualmente e per sedici anni  consecutivi,  una  quota  del
cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo
attribuito nel 1993, ed  alla  quale  viene  aggiunto  il  contributo
ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando
le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere
la parte  di  contributi  ordinari  destinata  al  finanziamento  dei
servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate
o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo  massimo
e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei  contributi
ordinario e perequativo attribuito nel 1993.  L'importo  relativo  e'
comunicato,  attraverso  il  sistema   informativo   telematico   del
Ministero dell'interno, entro il mese di settembre  per  il  triennio
successivo; 
    b) comuni. Il  contributo  ordinario  e'  dato  dalla  somma  dei
contributi ordinari, perequativi e del contributo  finanziato  con  i
proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2  dell'articolo
35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito  dell'ICI  per  il
1993 con l'aliquota del 4 per  mille,  diminuito  della  perdita  del
gettito  dell'INVIM.  Dalla  somma  cosi'  calcolata  viene  detratta
annualmente e per sedici anni consecutivi una quota  del  cinque  per
cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito
nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito
con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando  le  quote
detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte
dei  contributi  ordinari  destinati  al  finanziamento  dei  servizi
indispensabili per le  materie  di  competenza  statale,  delegate  o
attribuite al comune, il cui importo massimo e' fissato nella  misura
del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e  perequativo
attribuito per il 1993. L'importo relativo e' comunicato,  attraverso
il sistema informativo telematico del Ministero  dell'interno,  entro
il mese di settembre per il triennio successivo; 
    c) comunita' montane. Il contributo ordinario e' dato dalla somma
dei contributi ordinari  e  di  quello  finanziato  con  il  provento
dell'addizionale energetica  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  35
attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge  l'incremento  annuale
delle risorse di cui al  comma  4  dell'articolo  35,  per  la  parte
attribuita  alle  comunita'  montane,  ripartito  sulla  base   della
popolazione montana. L'importo relativo e' comunicato, attraverso  il
sistema informativo telematico del Ministero dell'interno,  entro  il
mese di settembre, per il triennio successivo.