Art. 38. 
Servizi indispensabili per le materie di competenza statale  delegate
                    o attribuite all'ente locale 
  1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza  statale
delegate  o  attribuite  all'ente  locale  devono  intendersi  quelli
diffusi  con  uniformita'   rispettivamente   nelle   amministrazioni
provinciali e nei comuni. 
  2. L'importo dei contributi che deve essere  assicurato  agli  enti
locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1  dell'articolo  36,
per il finanziamento dei  servizi  indispensabili  nelle  materie  di
competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, e' determinato
sulla base delle spese medie stabilite per  ogni  classe  di  ente  e
rilevate dai certificati di conto consuntivo  ultimi  disponibili.  A
tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo 37. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro che deve essere emanato  entro  il  30  settembre
1993  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta   Ufficiale,   si   provvede
all'identificazione  dei  servizi  indispensabili  nelle  materie  di
competenza statale,  delegate  o  attribuite  dallo  Stato,  ed  alla
determinazione  dei  contributi  minimi  da   conservare   ai   sensi
dell'articolo 36. La comunicazione agli enti locali e' effettuata per
mezzo del sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.