Art. 39. 
                          Fondo consolidato 
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994  confluiscono   nel   fondo
consolidato le risorse relative  ai  seguenti  interventi  finanziari
erariali  finalizzati,  negli  importi  iscritti   nello   stato   di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993: contributi per
il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del  contratto
collettivo di lavoro 1988-1990 relativo  al  comparto  del  personale
degli  enti  locali  previsti  dall'articolo  2-   bis   del   citato
decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 38 del 1990; contributi per  il  finanziamento  degli  oneri
derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1  giugno  1977,
n. 285, previsti dall'articolo 9 del medesimo  decreto-legge  n.  415
del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del  1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti  dal  personale
assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge  28  ottobre  1986,  n.
730, ed ai sensi del comma 1- bis dell'articolo 1  del  decreto-legge
30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
agosto  1987,  n.  472,  previsti   dall'articolo   10   del   citato
decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 38 del 1990; contributi per  il  finanziamento  degli  oneri
derivanti  dall'applicazione  del  contratto  collettivo  di   lavoro
1985-1987 relativo al  comparto  del  personale  degli  enti  locali,
previsti  dall'articolo  11  del  decreto-legge  n.  415  del   1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; contributi
in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'articolo  32,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41; contributi in favore della gente
di mare, delle vittime del  delitto  e  degli  invalidi  del  lavoro,
previsti dal comma 25 dell'articolo 6 della legge 22  dicembre  1984,
n. 887; contributi in favore del  comune  di  Pozzuoli  previsti  dal
comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120;
contributi  per  il  finanziamento  delle   spese   sostenute   dalle
amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati  dal
comma 4 dell'articolo 2 della legge 15  novembre  1989,  n.  373,  in
relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. 
  2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1,  pur  confluendo  nel
fondo consolidato,  conservano  la  destinazione  specifica  prevista
dalle norme di legge relative. 
  3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti  a  seguito  della
ripartizione  del  fondo,  e'  comunicato,  attraverso   il   sistema
informativo telematico del Ministero dell'interno entro  il  mese  di
settembre, per il triennio successivo.