Art. 4. 
                           Soggetto attivo 
 
  1. L'imposta e' liquidata, accertata e riscossa da  ciascun  comune
per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui  superficie
insiste, interamente o prevalentemente,  sul  territorio  del  comune
stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune e'
proprietario  ovvero  titolare  dei  diritti  indicati  nell'articolo
precedente  quando  la  loro   superficie   insiste   interamente   o
prevalentemente sul suo territorio. 
  2. In caso di  variazioni  delle  circoscrizioni  territoriali  dei
comuni, anche se dipendenti dalla istituzione  di  nuovi  comuni,  si
considera soggetto attivo il comune nell'ambito  del  cui  territorio
risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno  cui  l'imposta
si riferisce.