Art. 40. 
        Perequazione degli squilibri della fiscalita' locale 
  1. La perequazione e' effettuata con riferimento al  gettito  delle
imposte e  delle  addizionali  di  competenza  delle  amministrazioni
provinciali e dei comuni la cui applicazione e' obbligatoria per tali
enti e per la parte per la quale non vi e' discrezionalita' da  parte
dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i  dati  ufficiali
sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali. 
  2.  L'assegnazione  dei  contributi  e'  disposta  per  il  biennio
1994-1995 entro il mese di  settembre  1993  e  successivamente,  con
proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo
anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di
base utilizzati per il riparto. I contributi non  si  consolidano  al
termine del triennio. 
  3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli  enti  per  i
quali le basi  imponibili  se  disponibili,  ovvero  i  proventi  del
gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono  inferiori
alla media per abitante della classe demografica di  appartenenza.  A
tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 37. 
  4.  Il  sistema   perequativo   deve   assegnare   contributi   che
gradualmente consentano l'allineamento dei proventi  del  tributo  da
perequare  al  provento  medio  per  abitante  di   ciascuna   classe
privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in  proporzione  crescente
allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente
di maggiorazione  alle  seguenti  categorie  di  enti,  nella  misura
massima del 20 per cento, non cumulabile, per l'appartenenza  a  piu'
categorie: 
    a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 
    b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 
    c) comuni operanti in zone particolarmente depresse  con  ridotte
basi imponibili immobiliari e di reddito; 
    d) comuni capoluogo di provincia; 
    e)  enti  aventi  nel  1992  trasferimenti  erariali  ordinari  e
perequativi,  per  abitante,  inferiori   a   quelli   della   fascia
demografica di appartenenza. 
  5. Qualora con l'assegnazione del  contributo  perequativo  annuale
l'ente raggiunga o superi la media di  cui  al  comma  4  l'eventuale
eccedenza viene ridistribuita tra gli altri  enti  destinatari  della
perequazione con i criteri generali di cui al comma 5. 
  6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono
quelli  risultanti  dalla  piu'   recente   pubblicazione   ufficiale
dell'UNCEM. 
  7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti  in
zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari
e di reddito quelli inclusi nelle zone  particolarmente  svantaggiate
definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della
legge 1 marzo 1986, n. 64. La  definizione  di  zone  particolarmente
depresse rimane in vigore fino a quando  il  Ministero  dell'interno,
sulla base dei dati ufficiali  del  Ministero  delle  finanze,  abbia
individuato  le  zone  particolarmente  depresse  con  ridotte   basi
imponibili e di reddito. 
  8. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentite  l'A.N.C.I.,
l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale
viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono  comunicati
agli enti entro il mese di settembre,  per  il  triennio  successivo,
attraverso  il   sistema   informativo   telematico   del   Ministero
dell'interno.