Art. 41. 
     Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti 
  1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34,  comma  3,
e' disposta in conto capitale, con proiezione  triennale,  entro  due
mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte  le
amministrazioni  provinciali,  di  tutti  i  comuni  e  di  tutte  le
comunita' montane. 
  2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni  i  contributi
in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di
ciascun ente con riferimento alla spesa  media  pro-capite  sostenuta
per i lavori pubblici da ciascun gruppo di  enti  locali,  risultante
definita dai dati piu'  recenti  forniti  dal  Ministero  dei  lavori
pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati. 
  3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo  37.
Ove pero'  i  dati  delle  opere  pubbliche,  divulgati  mediante  la
pubblicazione  da  parte  del  servizio  statistico  nazionale,   non
consentano  operazioni   di   riaggregazione,   valgono   le   classi
demografiche in essa indicate. 
  4. Per le comunita' montane il fondo e' distribuito  alle  regioni,
per il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta'  sulla
base della popolazione residente in territorio montano e per la meta'
sulla  base  della  superficie  dei  territori  classificati  montani
secondo i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione  ufficiale
dell'UNCEM. 
  5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti  locali  sono
specificatamente destinati alla realizzazione di opere  pubbliche  di
preminente interesse sociale  ed  economico,  secondo  gli  obiettivi
generali  della  programmazione  economico  sociale  e   territoriale
stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 3 della  citata  legge
n. 142 del 1990. Non possono essere utilizzati per  il  finanziamento
di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non  siano
utilizzati in un anno sono considerati  impegnati  e  possono  essere
utilizzati  nei  quattro   anni   successivi,   ferma   restando   la
destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia  definito
gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi e' decisa dall'ente lo-
cale, ferma restando la destinazione di legge. 
  6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI,  l'UPI  e
l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al
riparto.