Art. 42. 
      Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti 
 
  1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per  gli
investimenti e' attivato con i proventi  di  competenza  dello  Stato
derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n.  637,  al
netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como. 
  2. Il fondo e' destinato prioritariamente  al  finanziamento  degli
investimenti destinati alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  nel
territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi
dell'articolo 15-  bis  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  come
integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e  degli  enti  in
gravissime condizioni di degrado. 
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI,  l'UPI  e
l'UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al
riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli  enti  attraverso
il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.