Art. 42. Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti 1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti e' attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como. 2. Il fondo e' destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.