Art. 43. 
          Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati 
 
  1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo  35
e' esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato  lo  stato
di dissesto finanziario al fine di  attivare  le  seguenti  procedure
previste  dall'articolo  25  del  decreto-legge  n.  66   del   1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e  succes-
sive modificazioni: 
    a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe
demografica di appartenenza. A tal fine,  si  considerano  le  classi
demografiche,  con  l'unificazione   delle   ultime   due,   indicate
all'articolo 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge  n.  66
del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989,
ed  i  contributi  ordinari  destinati   alla   fine   dell'esercizio
precedente a norma dell'articolo 35, per calcolare le medie; 
    b) rimborso del trattamento  economico  lordo  per  il  personale
dichiarato in esubero ed  effettivamente  trasferito  per  mobilita',
dalla  data  della  deliberazione  della  graduatoria  a  quella   di
effettivo trasferimento. 
  2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario  di  cui  al
comma 6 dell'articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui
all'articolo 36, comma 1, lettera b).