Art. 44. 
           Certificazioni degli enti locali e dei consorzi 
  1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi  e
le comunita' montane sono tenuti a redigere  apposite  certificazioni
sui  principali  dati  del  bilancio  di  previsione  e   del   conto
consuntivo. Le certificazioni  sono  firmate  dal  segretario  e  dal
ragioniere. 
  2. Le modalita' per la struttura, la redazione e  la  presentazione
delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza  di
ciascun adempimento con decreto del  Ministro  dell'interno  d'intesa
con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  3.  La  mancata  presentazione  di  un  certificato   comporta   la
sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel
quale avviene l'inadempienza. 
  4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i  dati
delle certificazioni alle regioni, alle associazioni  rappresentative
degli  enti  locali,  alla  Corte  dei  conti  ed   all'Istituto   di
statistica.