Art. 45. 
Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente
                             deficitarie 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono sottoposti ai controlli 
centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante  organiche,  sulle
assunzioni di personale e  sui  tassi  di  copertura  del  costo  dei
servizi esclusivamente gli enti locali che si trovino  in  situazioni
strutturalmente deficitarie. 
  2. Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie: 
    a) gli enti locali che hanno  dichiarato  il  dissesto  ai  sensi
dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989,  e  succes-
sive modifiche ed integrazioni, sino ai dieci  anni  successivi  alla
data di approvazione del piano di risanamento  finanziario  da  parte
del Ministero dell'interno; 
    b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino  gravi  ed
incontrovertibili  condizioni  di   squilibrio,   evidenziabili   con
parametri obiettivi, dalle quali  scaturiscono  inequivocabilmente  i
presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi  finanziari
a carico dello Stato. 
  3. Ai  fini  della  rilevazione  delle  condizioni  strutturalmente
deficitarie gli enti locali devono allegare al certificato del  conto
consuntivo  apposita  tabella  dalla  quale  risultino  i   parametri
relativi. La tabella e' allegata al certificato di conto consuntivo. 
  4. La mancata presentazione della tabella e la mancata approvazione
del conto consuntivo costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente
ai controlli centrali. 
  5. La sottoposizione  ai  controlli  centrali  decorre  dal  giorno
successivo alla deliberazione del conto consuntivo ove dalla  tabella
allegata risultino eccedenti almeno la meta' dei parametri fissati  e
comunque quello relativo al costo del personale. 
  6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il  mese
di settembre, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale  sono  fissate  per  il  triennio  successivo,  le
modalita' ed i parametri di riferimento. 
  7.  La  commissione  centrale  per  la  finanza  locale   istituita
dall'articolo 328 del testo unico della legge comunale e  provinciale
approvato con regio decreto del 3  marzo  1934,  n.  383,  assume  la
denominazione di "Commissione centrale per gli  organici  degli  enti
locali". Alla composizione della predetta  Commissione  centrale  per
gli organici degli enti locali  disciplinata  dall'articolo  4  della
legge 8 gennaio 1979, n. 3, e' aggiunto, quale  vice  presidente,  il
direttore  generale   dell'amministrazione   civile   del   Ministero
dell'interno ed un funzionario dello  stesso  Ministero,  esperto  in
materia di dissesto finanziario degli enti locali. 
  8. Ai soli enti di cui al comma 2, per la copertura del  costo  dei
servizi, sono applicabili le disposizioni  previste  all'articolo  14
del  citato  decreto-legge  n.  415   del   1989,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Con decreto  del  Ministro
dell'interno, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale sono fissate, entro il mese di settembre, le rela-
tive  modalita'  valide  per  il  triennio  successivo.   Agli   enti
inadempienti e' comminata,  con  decreto  ministeriale,  la  sanzione
della perdita del tre per cento del  contributo  ordinario  dell'anno
per il quale si e' verificata l'inadempienza, mediante trattenuta  in
unica soluzione,  non  rateizzabile,  sui  trasferimenti  degli  anni
successivi.