Art. 46. 
                Autofinanziamento di opere pubbliche 
  1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i  loro  consorzi,  le
aziende speciali e le comunita' montane sono autorizzate ad  assumere
mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle  regioni,
per il finanziamento di opere pubbliche  destinate  all'esercizio  di
servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono  realizzati
sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non  modificabile
in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della
trattativa privata. 
  2. Il piano finanziario previsto dall'articolo 4 del  decreto-legge
2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 1989, n. 155, deve essere integrato  con  un  ulteriore  piano
economico-finanziario diretto ad  accertare  l'equilibrio  economico-
finanziario dell'investimento e della  connessa  gestione,  anche  in
relazione agli introiti previsti  ed  al  fine  della  determinazione
delle tariffe. 
  3.  Il  piano  economico-finanziario  deve  essere  preventivamente
assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti
indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro. 
  4. Le  tariffe  dei  servizi  pubblici  di  cui  al  comma  1  sono
determinati in base ai seguenti criteri: 
    a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare  la
integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento
tecnico finanziario; 
    b) l'equilibrato rapporto tra  i  finanziamenti  raccolti  ed  il
capitale investito; 
    c) l'entita' dei costi di gestione  delle  opere,  tenendo  conto
anche degli investimenti e della qualita' del servizio. 
  5. Ove gli introiti siano connessi a tariffe e prezzi amministrati,
il  Comitato  interministeriale  prezzi  (C.I.P.)   o   il   Comitato
provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine
perentorio di  trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione  del  piano
finanziario  dell'investimento,  verifica  l'eventuale  presenza   di
fattori inflattivi che contrastino  con  gli  indirizzi  di  politica
economica generale. Eventuali successivi  aumenti  tariffari  vengono
determinati ai sensi del comma 4; il C.I.P. o Il Comitato provinciale
prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro  lo
stesso  termine  perentorio  decorrente  dalla  comunicazione   della
delibera di approvazione della tariffa o del prezzo,  la  sussistenza
delle condizioni di cui al comma 4, alle quali  l'aumento  deliberato
resta subordinato. 
  6. Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire  dovranno
essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale a cura di una
societa' specializzata, scelta nell'elenco che sara' predisposto  dal
Ministro dell'interno di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  con
riparto dei costi relativi in parti eguali fra  l'ente  mutuatario  e
l'istituto di credito finanziatore. 
  7. Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame
del  piano  economico-finanziario  e  l'attivita'   di   monitoraggio
potranno essere effettuate dalla Cassa stessa.