Art. 47. 
                    Popolazione degli enti locali 
  1. Le disposizioni del  presente  provvedimento  legislativo  e  di
altre leggi e regolamenti  relative  all'attribuzione  di  contributi
ordinari, perequativi, di investimenti e  di  altra  natura,  nonche'
all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, alla procedura del dissesto finanziario ed alla
disciplina dei revisori dei  conti,  che  facciano  riferimento  alla
popolazione, vanno interpretate, se  non  diversamente  disciplinato,
come concernenti la popolazione residente  calcolata  alla  fine  del
penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i  dati
dell'ISTAT,  ovvero  secondo  i  dati  dell'UNCEM  per  le  comunita'
montane.