Art. 5 
                           Base imponibile 
 
  1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di  cui
al comma 2 dell'articolo 1. 
  2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite  risultanti
in  catasto,  vigenti  al  1  gennaio  dell'anno  di  imposizione,  i
moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita' previsti  dal
primo periodo dell'ultimo comma  dell'articolo  52  del  testo  unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131.  Con
decreti  del  Ministro  delle  finanze  le  rendite  catastali   sono
rivalutate,   ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta   di   cui
all'articolo 1, periodicamente in base a parametri che tengono  conto
dell'effettivo andamento del mercato immobiliare. 
  3. Per i fabbricati classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono  iscritti  in
catasto non attribuzione di rendita, il valore e'  determinato,  alla
data di inizio di ciascun anno solare  ovvero,  se  successiva,  alla
data di acquisizione,  secondo  i  criteri  stabiliti  nel  penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo  7  del  decreto-legge  11  luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti:  per  l'anno  1993:
1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno  1990:
1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno  1987:
1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno  1984:
1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. 
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
  4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel  comma  3,  non
iscritti in catasto, nonche'  per  i  fabbricati  per  i  quali  sono
intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di
piu' unita' immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita
catastale, il valore e' determinato con riferimento alla rendita  dei
fabbricati similari gia' iscritti. 
  5. Per le aree fabbricabili, il  valore  e'  costituito  da  quello
venale in comune commercio al 1  gennaio  dell'anno  di  imposizione,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,  all'indice  di
edificabilita', alla destinazione d'uso consentita,  agli  oneri  per
eventuali  lavori  di  adattamento  del  terreno  necessari  per   la
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul  mercato  dalla  vendita  di
aree aventi analoghe caratteristiche. 
  6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di  demolizione
di fabbricato, di interventi di recupero a  norma  dell'articolo  31,
comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,  la
base imponibile e' costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  e'
considerata  fabbricabile  anche  in  deroga   a   quanto   stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del  fabbricato  in  corso
d'opera, fino alla data di ultimazione  dei  lavori  di  costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se  antecedente,  fino  alla
data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o  ristrutturato  e'
comunque utilizzato. 
  7. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito  da  quello  che
risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in
catasto,  vigente  al  1  gennaio  dell'anno   di   imposizione,   un
moltiplicatore pari a settantacinque.