Art. 6. 
             Determinazione dell'aliquota e dell'imposta 
  1. L'aliquota, in misura  unica,  e'  stabilita  con  deliberazione
della giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni  anno  con
effetto per l'anno successivo. 
  2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore  al  4
per mille ne' superiore al 6 per mille, ovvero al  7  per  mille  per
straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera  non  e'  adottata
nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille,
ferma restando la disposizione di cui all'articolo 25,  del  decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989,  n.
144, e successive modificazioni. 
  3.  L'imposta  e'  determinata  applicando  alla  base   imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.