Art. 6. Determinazione dell'aliquota e dell'imposta 1. L'aliquota, in misura unica, e' stabilita con deliberazione della giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. 2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne' superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non e' adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 25, del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni. 3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.