Art. 7 
                              Esenzioni 
 
  1. Sono esenti dall'imposta: 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province,
   nonche' dai comuni, se  diversi  da  quelli  indicati  nell'ultimo
   periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunita' montane,  dai
   consorzi fra detti enti,  dalle  unita'  sanitarie  locali,  dalle
   istituzioni sanitarie pubbliche autonome di  cui  all'articolo  41
   della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere  di  commercio,
   industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai
   compiti istituzionali; 
b)  i  fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle   categorie
catastali da E/1 a E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo
   5-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
   1973, n. 601, e successive modificazioni; 
d) i fabbricati destinati  esclusivamente  all'esercizio  del  culto,
   purche' compatibile con le disposizioni  degli  articoli  8  e  19
   della Costituzione, e le loro pertinenze; 
e) i  fabbricati  di  proprieta'  della  Santa  Sede  indicati  negli
   articoli 13, 14, 15 e 16 del  Trattato  lateranense,  sottoscritto
   l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio  1929,  n.
   810; 
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle  organizzazioni
   internazionali per i quali e'  prevista  l'esenzione  dall'imposta
   locale  sul  reddito   dei   fabbricati   in   base   ad   accordi
   internazionali resi esecutivi in Italia; 
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,  sono  stati
   recuperati  al   fine   di   essere   destinati   alle   attivita'
   assistenziali  di  cui  alla  legge  5  febbraio  1992,   n   104,
   limitatamente al periodo in cui  sono  adibiti  direttamente  allo
   svolgimento delle attivita' predette; 
h) i  terreni  agricoli  ricadenti  in  aree  montane  o  di  collina
   delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977,
   n. 984; 
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma
   1,  lettera  c),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
   approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
   1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente
   allo  svolgimento  di  attivita'   assistenziali,   previdenziali,
   sanitarie,  didattiche,   ricettive,   culturali,   ricreative   e
   sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16,  lettera
   a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
  2. L'esenzione spetta per il periodo  dell'anno  durante  il  quale
sussistono le condizioni prescritte.