Art. 8. 
                 Riduzioni e detrazioni dell'imposta 
  1.  L'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono  dette
condizioni. 
  2. Dalla  imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  direttamente
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si  detraggono,
fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 180.000  rapportate  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione;  se
l'unita' immobiliare e' adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'
soggetti  passivi  la  detrazione   spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale  il
contribuente, che la possiede a titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unita'
immobiliari, appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.