Art. 3. 1. Il testo del comma 2 dell'art. 34 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: " 2. Su richiesta del destinatario o del giratario di un vaglia ordinario o telegrafico, nonche' dei loro aventi causa, il pagamento presso un ufficio diverso da quello indicato dal mittente, ove l'importo superi il limite di cui all'art. 44, deve essere effettuato previa conferma dell'ufficio di prima destinazione oppure degli speciali uffici di controllo di cui all'art. 42. In tal caso deve essere corrisposto il prescritto diritto fisso.".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 34 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 256/1989, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 34 (Termine di validita' dei vaglia e uffici abilitati al pagamento). - 1. I vaglia sono esigibili presso l'ufficio indicato dal mittente entro il secondo mese successivo a quello di emissione; qualora la localita' di destinazione sia servita da piu' uffici e il mittente non abbia specificato l'ufficio di pagamento, questo viene determinato dall'Amministrazione. 2. Su richiesta del destinatario o del giratario di un vaglia ordinario o telegrafico, nonche' dei loro aventi causa, il pagamento presso un ufficio diverso da quello indicato dal mittente, ove l'importo superi il limite di cui all'art. 44, deve essere effettuato previa conferma dell'ufficio di prima destinazione oppure degli speciali uffici di controllo di cui all'art. 42. In tal caso deve essere corrisposto il prescritto diritto fisso. 3. E' ammessa la conferma a mezzo dei servizi di telecomunicazione, con le modalita' stabilite dalle istruzioni e verso il pagamento delle relative tasse. 4. L'ufficio di prima destinazione non puo' effettuare il pagamento dei vaglia per i quali abbia gia' data conferma ad altro ufficio per il pagamento dislocato. 5. I termini di validita' dei vaglia internazionali sono stabiliti dagli accordi internazionali di cui all'art. 2".