Art. 3.
  1.  Il testo del comma 2 dell'art. 34 del regolamento di esecuzione
del  libro  terzo  del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989,
n. 256, e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Su  richiesta  del destinatario o del giratario di un vaglia
ordinario o telegrafico, nonche' dei loro aventi causa, il  pagamento
presso  un  ufficio  diverso  da  quello  indicato  dal mittente, ove
l'importo superi il limite di cui all'art. 44, deve essere effettuato
previa conferma  dell'ufficio  di  prima  destinazione  oppure  degli
speciali  uffici  di  controllo  di cui all'art. 42. In tal caso deve
essere corrisposto il prescritto diritto fisso.".
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 34 del  regolamento  di  esecuzione
          del    libro    terzo    del   codice   postale   e   delle
          telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n.  256/1989,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  34  (Termine  di  validita'  dei  vaglia e uffici
          abilitati al pagamento).  -  1.  I  vaglia  sono  esigibili
          presso  l'ufficio  indicato  dal  mittente entro il secondo
          mese successivo a quello di emissione; qualora la localita'
          di destinazione sia servita da piu' uffici  e  il  mittente
          non  abbia specificato l'ufficio di pagamento, questo viene
          determinato dall'Amministrazione.
             2. Su richiesta del destinatario o del giratario  di  un
          vaglia  ordinario  o  telegrafico,  nonche' dei loro aventi
          causa, il pagamento presso un  ufficio  diverso  da  quello
          indicato  dal  mittente,  ove l'importo superi il limite di
          cui all'art. 44, deve  essere  effettuato  previa  conferma
          dell'ufficio  di  prima  destinazione oppure degli speciali
          uffici di controllo di cui all'art. 42. In  tal  caso  deve
          essere corrisposto il prescritto diritto fisso.
             3.  E'  ammessa  la  conferma  a  mezzo  dei  servizi di
          telecomunicazione,  con  le   modalita'   stabilite   dalle
          istruzioni e verso il pagamento delle relative tasse.
             4.  L'ufficio  di prima destinazione non puo' effettuare
          il pagamento  dei  vaglia  per  i  quali  abbia  gia'  data
          conferma ad altro ufficio per il pagamento dislocato.
             5. I termini di validita' dei vaglia internazionali sono
          stabiliti dagli accordi internazionali di cui all'art. 2".