Art. 4. 1. Il testo del comma 2 dell'art. 36 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: " 2. Per i vaglia di importo superiore al limite fissato dall'art. 44, presentati presso un ufficio diverso da quello di localizzazione, devono essere richieste le conferme e, soltanto dopo averle ricevute, l'ufficio provvede alle operazioni di versamento in conto corrente detraendo dall'importo il diritto fisso di cui all'art. 34. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere consegnata alla parte interessata, ritirando quella provvisoria.".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 36 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 256/1989, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 36 (Versamento dell'importo dei vaglia in conto corrente postale). - 1. I destinatari dei vaglia a tassa, tanto ordinari che telegrafici, o gli altri aventi diritto, possono ottenere che l'importo dei vaglia stessi sia inscritto a loro credito nel proprio conto corrente postale, presentando i titoli all'ufficio di localizzazione oppure ad un ufficio diverso. In quest'ultimo caso essi presentano i titoli quietanzati e descritti su di una distinta, accompagnati da un bollettino di versamento, ritirando una ricevuta provvisoria. 2. Per i vaglia di importo superiore al limite fissato dall'art. 44, presentati presso un ufficio diverso da quello di localizzazione, devono essere richieste le conferme e, soltanto dopo averle ricevute, l'ufficio provvede alle operazioni di versamento in conto corrente detraendo dall'importo il diritto fisso di cui all'art. 34. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere consegnata alla parte interessata, ritirando quella provvisoria. 3. L'importo dei vaglia non trasferibili, che rechino gia' nell'indirizzo l'indicazione del conto corrente postale del beneficiario, e' versato d'ufficio in conto corrente, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 99".