Art. 4.
  1.  Il testo del comma 2 dell'art. 36 del regolamento di esecuzione
del  libro  terzo  del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989,
n. 256, e' sostituito dal seguente:
  "  2. Per i vaglia di importo superiore al limite fissato dall'art.
44, presentati presso un ufficio diverso da quello di localizzazione,
devono essere richieste le conferme e, soltanto dopo averle ricevute,
l'ufficio provvede alle operazioni di versamento  in  conto  corrente
detraendo  dall'importo  il  diritto  fisso  di  cui  all'art. 34. La
ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere consegnata  alla  parte
interessata, ritirando quella provvisoria.".
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art. 36 del regolamento di esecuzione
          del   libro   terzo   del   codice    postale    e    delle
          telecomunicazioni,  approvato  con D.P.R. n. 256/1989, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 36 (Versamento dell'importo dei  vaglia  in  conto
          corrente  postale).  - 1. I destinatari dei vaglia a tassa,
          tanto ordinari che telegrafici, o gli altri aventi diritto,
          possono  ottenere  che  l'importo  dei  vaglia  stessi  sia
          inscritto   a  loro  credito  nel  proprio  conto  corrente
          postale, presentando i titoli all'ufficio di localizzazione
          oppure ad un ufficio diverso.  In  quest'ultimo  caso  essi
          presentano  i  titoli  quietanzati  e  descritti  su di una
          distinta, accompagnati  da  un  bollettino  di  versamento,
          ritirando una ricevuta provvisoria.
             2.  Per  i vaglia di importo superiore al limite fissato
          dall'art.   44, presentati presso  un  ufficio  diverso  da
          quello   di  localizzazione,  devono  essere  richieste  le
          conferme  e,  soltanto  dopo  averle  ricevute,   l'ufficio
          provvede  alle  operazioni  di versamento in conto corrente
          detraendo dall'importo il diritto fisso di cui all'art. 34.
          La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere consegnata
          alla parte interessata, ritirando quella provvisoria.
             3. L'importo dei vaglia non  trasferibili,  che  rechino
          gia'   nell'indirizzo   l'indicazione  del  conto  corrente
          postale del beneficiario, e'  versato  d'ufficio  in  conto
          corrente,  con  l'osservanza  delle  disposizioni dell'art.
          99".