Art. 10.
  1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n.  3,  29
febbraio 1992, n. 194, 30 aprile 1992, n. 273, 8 giugno 1992, n. 310,
e 1  luglio 1992, n. 324.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 dicembre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  FACCHIANO,    Ministro    per    il
                                  coordinamento   della    protezione
                                  civile
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Note all'art. 10:
             - Il D.L. n.  347/1991,  non  convertito  in  legge  per
          decorrenza  dei termini costituzionali, recava: "Interventi
          in favore delle zone colpite dalle  eccezionali  avversita'
          atmosferiche del mese di ottobre 1991".
             -  Il  D.L.  n.  3/1992,  non  convertito  in  legge per
          decorrenza dei termini costituzionali, recava:  "Interventi
          in  favore  delle zone colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991".
             - Il D.L. n.  194/1992,  non  convertito  in  legge  per
          decorrenza  dei termini costituzionali, recava: "Interventi
          nelle   zone   colpite   dalle    eccezionali    avversita'
          atmosferiche  dei  mesi  di  ottobre  e  novembre  1991  ed
          interventi in zone terremotate".
             -  Il  D.L.  n.  273/1992,  non  convertito in legge per
          decorrenza dei termini costituzionali, recava:  "Interventi
          in  favore  delle zone colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche  dei  mesi  di  ottobre  e  novembre  1991  ed
          interventi in zone terremotate".
             -  Il  D.L.  n.  310/1992,  non  convertito in legge per
          decorrenza dei termini costituzionali, recava:  "Interventi
          urgenti  in  favore delle regioni Marche, Abruzzo e Molise,
          nonche'  della  provincia  di  Varese,  colpite  da  eventi
          alluvionali".
             -  Il  D.L.  n.  324/1992,  non  convertito in legge per
          decorrenza dei termini costituzionali, recava:  "Interventi
          urgenti  in  favore  delle  zone  colpite dalle eccezionali
          avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre  e
          novembre   1992   e   di  aprile  e  giugno  1992,  nonche'
          disposizioni per zone terremotate".