Art. 10. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n. 3, 29 febbraio 1992, n. 194, 30 aprile 1992, n. 273, 8 giugno 1992, n. 310, e 1 luglio 1992, n. 324. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri FACCHIANO, Ministro per il coordinamento della protezione civile Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Note all'art. 10: - Il D.L. n. 347/1991, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche del mese di ottobre 1991". - Il D.L. n. 3/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991". - Il D.L. n. 194/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Interventi nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate". - Il D.L. n. 273/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate". - Il D.L. n. 310/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Interventi urgenti in favore delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, nonche' della provincia di Varese, colpite da eventi alluvionali". - Il D.L. n. 324/1992, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava: "Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1992 e di aprile e giugno 1992, nonche' disposizioni per zone terremotate".