Art. 2.
  1.   Gli   interventi   a   favore   delle   aziende   agricole   e
florovivaistiche,  singole  o  associate,  e quelli per il ripristino
delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica,  nei  territori
colpiti  dagli  eventi  alluvionali  di  cui all'articolo 1, comma 1,
nonche' nella regione Emilia-Romagna  colpita,  nel  mese  di  agosto
1991,  da grandinate di straordinaria gravita', nella regione Liguria
e nella provincia di Latina colpite, nel mese  di  ottobre  1991,  da
avversita'  atmosferiche  di  eccezionale intensita' e nelle province
della Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche nei mesi
di giugno e luglio 1992, individuati, ai fini della  declaratoria  di
eccezionale   avversita'   atmosferica,   con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico  del  Fondo  di
solidarieta'  nazionale  di  cui  alla legge 15 ottobre 1981, n. 590,
come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio  1992,  n.  185,
nei limiti delle sue disponibilita'.
  2. A favore degli organismi cooperativi o consortili di imprese che
abbiano  subi'to  danni  agli  impianti  di  raccolta, conservazione,
lavorazione,  trasformazione  e  commercializzazione   dei   prodotti
agricoli, nonche' alle scorte e ai prodotti finiti, per effetto degli
eventi  alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo,
Marche  e  Molise,  si  applicano  gli  interventi   del   Fondo   di
solidarieta'  nazionale  di  cui  alla legge 15 ottobre 1981, n. 590,
come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel
limite di spesa complessiva di lire 25 miliardi  per  l'anno  1993  e
comunque nei limiti delle sue disponibilita'.
  3.  Per le finalita' di cui all'articolo 4- bis del decreto-legge 6
dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
gennaio  1991,  n. 31, si provvede a carico del Fondo di solidarieta'
nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come  modificata
e  integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di lire
15  miliardi  per  l'anno  1993  e  comunque  nei  limiti  delle  sue
disponibilita'.
 
          Note all'art. 2:
             -  La  legge n. 590/1981 reca: "Nuove norme per il Fondo
          di solidarieta' nazionale".
             - Si trascrive il testo dell'art. 4-  bis  del  D.L.  n.
          367/1990  (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e
          zootecniche   danneggiate   dalla   eccezionale    siccita'
          verificatasi nell'annata agraria 1989-1990):
             "Art. 4-bis. - 1. Le provvidenze e le procedure previste
          dal  decreto-legge  15 giugno 1989, n. 231, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.  286,  per  le
          aziende agricole singole o associate colpite dalla siccita'
          nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di
          Forli',  Ravenna,  Rovigo  e  Livorno. Tali provvidenze non
          possono superare un importo complessivo di trenta  miliardi
          di lire".