Art. 3.
  1. Alle imprese industriali, commerciali,  artigiane,  alberghiere,
di  servizi,  turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature
risultino  distrutti  o  danneggiati  dalle  eccezionali   avversita'
atmosferiche  di  cui  all'articolo 1, comma 1, e a quelle site nella
regione Liguria e nella provincia  di  Latina  colpite  nel  mese  di
ottobre  1991  da  avversita' atmosferiche di eccezionale intensita',
possono  essere  applicate,  nei  limiti  delle  disponibilita'  gia'
autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951,
n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952,
n.  50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n.
198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo.
  2. All'articolo 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198,
le parole: "non superiore a lire 5  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "non superiore a lire 10 milioni".
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  D.L.  n.  1334/1951  estende,  con integrazioni e
          modifiche, la legge 21 agosto 1949, n.  638,  alle  imprese
          (individuali   o   sociali)   industriali,  commerciali  ed
          artigiane, danneggiate o distrutte a seguito  di  pubbliche
          calamita'  verificatesi  a  partire  dall'entrata in vigore
          della predetta legge 21 agosto 1949, n. 638.
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.
          198/1985  (Interventi per i danni causati dalle eccezionali
          calamita' naturali ed avversita' atmosferiche nei  mesi  di
          dicembre  1984  e  gennaio  1985.   Nuova disciplina per la
          riscossione agevolata dei contributi agricoli di  cui  alla
          legge 15 ottobre 1981, n. 590), come modificato dal decreto
          qui pubblicato:
             "Art.   9.  -  Alle  imprese  industriali,  commerciali,
          artigiane, alberghiere, turistiche e  della  pesca,  aventi
          impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamita'
          naturali  ed  avversita'  atmosferiche dei mesi di dicembre
          1984 e gennaio 1985 che saranno indicati  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con i
          Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          del  tesoro,  si  applicano  le  provvidenze  previste  dal
          decreto-legge  15  dicembre  1951,  n.  1334, convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952,  n.
          50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso
          il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge
          11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del
          danno  accertato  e comunque in misura non superiore a lire
          10 milioni nei casi in cui il danno  accertato  non  superi
          l'importo di lire venticinque milioni.
             In  alternativa alle provvidenze indicate nel precedente
          comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese,
          individuali e  sociali,  e  agli  artigiani,  finanziamenti
          agevolati  quinquennali,  fino a concorrenza dell'ammontare
          del  danno,  per  la  riparazione  e  riattivazione   degli
          impianti  e  la  ricostituzione  delle  normali  scorte  di
          esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per  cento  del
          tasso  di  riferimento  stabilito dal Ministro del tesoro a
          norma   dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
             Le domande di  finanziamento  agevolato  debbono  essere
          presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  di cui al primo comma del presente articolo,
          ad un  istituto  di  credito  abilitato  ad  esercitare  il
          credito a medio termine a norma dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9  novembre  1976,  n.  902,
          corredate  di  una  perizia  giurata  redatta  da   tecnici
          iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato
          o  da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei
          danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e
          quantificazione del loro  ammontare.  Le  predette  domande
          sono  soggette, ai fini della concessione ed erogazione del
          contributo in conto interessi a carico  dello  Stato,  alle
          norme   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          novembre  1976,  n.  902,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  ad  eccezione delle prescrizioni concernenti
          l'occupazione e di tutte le altre non  compatibili  con  il
          presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria,
          del   commercio   e   dell'artigianato   saranno  stabilite
          modalita' e procedure per  la  concessione  e  l'erogazione
          delle  provvidenze  di  cui  ai  precedenti  commi  primo e
          secondo.
             Le provvidenze  di  cui  ai  precedenti  commi  primo  e
          secondo   si  applicano  anche  alle  imprese  industriali,
          commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione  del  26
          febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo
          Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.
             Per  le  finalita'  di  cui ai commi primo e secondo del
          presente articolo  e'  autorizzato,  per  l'anno  1985,  il
          limite  di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le
          finalita' di cui  al  comma  quarto,  e'  autorizzato,  per
          l'anno  1985,  il  limite di impegno quinquennale di lire 8
          miliardi.".