Art. 3. 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, e a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel mese di ottobre 1991 da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita', possono essere applicate, nei limiti delle disponibilita' gia' autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo. 2. All'articolo 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, le parole: "non superiore a lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a lire 10 milioni".
Note all'art. 3: - Il D.L. n. 1334/1951 estende, con integrazioni e modifiche, la legge 21 agosto 1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita' verificatesi a partire dall'entrata in vigore della predetta legge 21 agosto 1949, n. 638. - Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 (Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590), come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 9. - Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni. In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate di una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo. Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro. Per le finalita' di cui ai commi primo e secondo del presente articolo e' autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalita' di cui al comma quarto, e' autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi.".