Art. 4. 1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' autorizzata la spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'Autorita' di bacino, tramite il segretario generale. 3. A partire dall'erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere di un tecnico nominato dal consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al medesimo comma 1. 4. Per assicurare la continuita' dell'attivita' del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994. 5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 4, pari a lire 24 miliardi per il 1993 e a lire 48 miliardi per il 1994, si provvede quanto a lire 24 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; e quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 6. Le disponibilita' previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e seguenti, per le attivita' di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attivita' di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario possono esserlo negli esercizi finanziari 1992 e 1993. L'incarico di esperto di cui all'articolo 3, comma 9, della predetta legge 6 dicembre 1991, n. 394, non puo' essere conferito ad appartenenti ai ruoli del Ministero dell'ambiente, ferma restando per gli altri dipendenti pubblici la preventiva autorizzazione ove richiesta dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza. 7. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge 7 agosto 1990, n. 253, di provenienza degli anni 1991 e 1992 e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno finanziario 1993.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo degli articoli 30, 32, 33, 34 e 35 della legge n. 183/1989 (il testo dell'art. 31 della medesima legge e' riportato in nota all'art. 1): "Art. 30 (Bacino regionale pilota). - 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, gia' con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'art. 2, dei metodi e dei criteri di cui all'art. 17 e delle modalita' di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, e' inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalita' della presente legge. 2. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalita' della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attivita', sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. 3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione della finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, e' ripartita dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'art. 31". Art. 32 (Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione. 2. Per quanto attiene all'Autorita' del bacino dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate". "Art. 33 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristruttuazione dell'amministrazione finanziaria" e rela- tive proiezioni per gli anni successivi. 2. Ai fini dell'attuzione dei restanti articoli della presente legge e' autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento 'Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno'; quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno' e relative proiezioni per gli anni successivi: quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno', e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". "Art. 34 (Consorzi idraulici). - 1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi. 2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate da predetti consorzi nonche' a trasferire i rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita". "Art. 35 (Organizzazione dei servizi idrici pubblici). - 1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate". - Si trascrive il testo degli articoli 18, 34 e 35 della legge n. 394/1991 (Legge-quadro sulle aree protette): "Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). - 1. In attuazione delprogramma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette ma- rine, autorizzando altresi' il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. 2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui e' finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresi', la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6. 3. Il decreto di istituzione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. 5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993". "Art. 34 (Istituzione di parchi e aree di reperimento). - 1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali: a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria); b) Garagano; c) Gran Sasso e Monti della Laga; d) Maiella; e) Val Grande; f) Vesuvio. 2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se gia' costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonche' le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli enti parco previsti dalla presente legge, e' affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformita' ai principi di cui all'art. 9. 4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3. 5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge. 6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti: a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano; b) Etna; c) Monte Bianco; d) Piacentino (Monti Terminio e Cervialto); e) Tarvisiano; f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo); g) Partenio; h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata; i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis); l) Alta Murgia. 7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, puo' emanare opportune misure di salvaguardia. 8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. 9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresi' l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati. 10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993". "Art. 35 (Norme transitorie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge. 2. In considerazione dei particolari valori storico- culturali ed ambientali, nonche' della specialita' degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprieta' demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sara' condotta secondo forme, contenuti e finalita', anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonche' di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformita' delle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3. 5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'art. 4, si procede alla istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se gia' costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6. 6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia gia' adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalita' previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge e' stabilito in giorni quarantacinque. 8. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993. 9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 e' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993". - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 9, della medesima legge n. 394/1991: "9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unita', con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente e' composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' di personale di enti pubblici anche economici, ai quali e' corrisposta una indennita' stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non piu' di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991". - La legge n. 183/1989 reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". - La legge n. 102/1990 reca: "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle accezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987". - La legge n. 253/1990 concerne: "Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".