Art. 4. 
  1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche  necessarie  per
completare la diga del Bilancino di cui  all'articolo  31,  comma  6,
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' autorizzata la spesa  di  lire
22 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994. 
  2. Gli interventi di cui  al  comma  1  sono  effettuati  sotto  il
controllo tecnico e amministrativo dell'Autorita' di bacino,  tramite
il segretario generale. 
  3. A partire dall'erogazione del finanziamento di cui al  comma  1,
ogni spesa viene autorizzata con il parere di un tecnico nominato dal
consiglio regionale della Toscana tra tecnici di  provata  competenza
che non abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere
eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di  cui  al  medesimo
comma 1. 
  4.  Per  assicurare  la  continuita'  dell'attivita'   del   bacino
sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio
1989, n. 183, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi  per  l'anno
1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 4, pari a lire
24 miliardi per il 1993 e a lire 48 miliardi per il 1994, si provvede
quanto a lire 24 miliardi per  l'anno  1993  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il  medesimo  anno,  all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 18 maggio  1989,  n.  183,  come  determinata  per  il
medesimo anno dalla tabella D  della  legge  finanziaria  per  l'anno
1993;  e  quanto  a  lire  48  miliardi  per  l'anno  1994,  mediante
corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo  anno  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1993,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici. 
  6. Le disponibilita' previste per l'anno 1991 relative  alle  somme
necessarie  per  il  funzionamento  della  consulta  tecnica  di  cui
all'articolo 3, commi 7 e seguenti, per le attivita' di educazione ed
informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le  attivita'  di
cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da
iscriversi nello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e
non  impegnate  alla  chiusura  del  predetto  esercizio  finanziario
possono esserlo negli esercizi finanziari 1992 e 1993. L'incarico  di
esperto di cui all'articolo  3,  comma  9,  della  predetta  legge  6
dicembre 1991, n. 394, non puo' essere conferito ad  appartenenti  ai
ruoli del Ministero  dell'ambiente,  ferma  restando  per  gli  altri
dipendenti pubblici la preventiva autorizzazione ove richiesta  dagli
ordinamenti delle amministrazioni di provenienza. 
  7. Le somme iscritte nello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 
183, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge 7 agosto  1990,
n. 253, di provenienza degli anni 1991 e 1992 e non ancora impegnate,
possono esserlo nell'anno finanziario 1993. 
 
          Note all'art. 4:
             -  Si trascrive il testo degli articoli 30, 32, 33, 34 e
          35 della legge n. 183/1989 (il  testo  dell'art.  31  della
          medesima legge e' riportato in nota all'art. 1):
             "Art.   30   (Bacino   regionale  pilota).  -  1.  Entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Ministro dei  lavori  pubblici,  d'intesa
          con   il   Ministro   dell'ambiente,  individua  il  bacino
          regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto
          idrogeologico, di rischio sismico e di  inquinamento  delle
          acque,  procedere alla predisposizione del piano di bacino,
          come previsto dalla presente legge,  gia'  con  riferimento
          agli  interventi  da  effettuare  nel  triennio  1989-1991,
          sperimentando in tale  sede  la  prima  formulazione  delle
          normative  tecniche  di  cui  all'art.  2, dei metodi e dei
          criteri  di  cui  all'art.  17   e   delle   modalita'   di
          coordinamento  con  i piani di risanamento delle acque e di
          smaltimento  dei  rifiuti   previsti   dalle   disposizioni
          vigenti.  Limitatamente  all'ambito territoriale del bacino
          predetto, e' inoltre autorizzato il recepimento anticipato,
          rispetto al restante territorio nazionale, delle  direttive
          comunitarie   rilevanti   rispetto   alle  finalita'  della
          presente legge.
             2. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 formula le
          opportune direttive per l'attuazione delle finalita' di cui
          al  comma   1,   stabilendo   tempi   e   modalita'   della
          sperimentazione,  e  costituisce  uno  speciale comitato di
          bacino composto pariteticamente da membri  designati  dalla
          regione  e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici,
          dell'agricoltura e delle foreste, per i beni  culturali  ed
          ambientali  e per il coordinamento della protezione civile.
          Al termine della sperimentazione, il predetto  comitato  di
          bacino   trasmette   una   relazione   sull'attivita',  sui
          risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato  nazionale
          per  la difesa del suolo ed al Comitato dei Ministri di cui
          all'art. 4.
             3. Per il finanziamento degli studi, progetti  ed  opere
          necessari  all'attuazione della finalita' di cui al comma 1
          e' autorizzata la spesa  di  lire  60  miliardi.  La  somma
          predetta,  iscritta negli stati di previsione del Ministero
          del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di  lire  20
          miliardi  annui,  e' ripartita dal Comitato dei Ministri di
          cui all'art. 4, sentita la regione  interessata.  Eventuali
          ulteriori  fabbisogni possono essere indicati dalla regione
          competente su proposta del comitato di  bacino  di  cui  al
          comma  2  nello  schema  adottato in base alle disposizioni
          dell'art. 31".
             Art. 32 (Competenze delle province autonome di Trento  e
          di  Bolzano).  -  1.  Per  le acque appartenenti al demanio
          idrico delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          restano  ferme  le  competenze  in materia di utilizzazione
          delle acque pubbliche ed in  materia  di  opere  idrauliche
          previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto
          Adige e dalle relative norme di attuazione.
             2.   Per   quanto   attiene   all'Autorita'  del  bacino
          dell'Adige,  i  riferimenti   della   presente   legge   ai
          presidenti   delle   giunte   regionali  ed  ai  funzionari
          regionali  si   intendono   effettuati,   per   quanto   di
          competenza,  ai  presidenti  delle giunte provinciali ed ai
          funzionari delle province interessate".
             "Art.  33  (Copertura  finanziaria).  -   1.   All'onere
          derivante dall'attuazione dell'art. 24, valutato in lire 10
          miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in
          lire  25  miliardi  per  il  1991,  si  fa  fronte mediante
          riduzione dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856
          dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per il
          1989, all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          "Ristruttuazione  dell'amministrazione finanziaria" e rela-
          tive proiezioni per gli anni successivi.
             2. Ai fini dell'attuzione dei  restanti  articoli  della
          presente  legge  e' autorizzata, nel triennio 1989-1991, la
          spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui  lire  942
          miliardi  per  il  1989,  545  miliardi per il 1990 e 1.000
          miliardi per il 1991, al cui onere si  provvede:  quanto  a
          lire  822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento iscritto  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1988,
          all'uopo utilizzando il residuo accantonamento 'Difesa  del
          suolo  ivi  comprese  le opere necessarie alla sistemazione
          idrogeologica del fiume Arno'; quanto a lire 1615 miliardi,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto  al  capitolo  9001  dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo  utilizzando
          l'accantonamento  'Difesa  del  suolo ivi comprese le opere
          necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume  Arno'
          e  relative  proiezioni  per  gli anni successivi: quanto a
          lire 50 miliardi mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001  dello  stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1989,
          all'uopo   utilizzando   l'accantonamento   'Programma   di
          salvaguardia ambientale ivi  compreso  il  risanamento  del
          mare  Adriatico.  Norme  generali sui parchi nazionali e le
          altre riserve naturali. Progetti per i  bacini  idrografici
          interregionali  e  per  il  bacino  dell'Arno',  e relativa
          proiezione per l'anno successivo, in  ragione  di  lire  25
          miliardi  per  l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno
          1990.
             3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             "Art.  34  (Consorzi  idraulici).  - 1. Sono soppressi i
          consorzi  idraulici  di  terza  categoria  ed  abrogate  le
          disposizioni  di  cui  al  regio decreto 25 luglio 1904, n.
          523, relative alla costituzione degli stessi.
             2. Il Governo, entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore
          della  presente  legge, e' delegato ad emanare norme aventi
          valore di legge dirette  a  disciplinare  il  trasferimento
          allo  Stato  ed  alle  regioni,  nell'ambito delle relative
          competenze  funzionali  operative  e  territoriali,   delle
          funzioni   esercitate   da   predetti  consorzi  nonche'  a
          trasferire i rispettivi uffici e beni.  Contestualmente  si
          provvede  al  trasferimento  allo Stato ed alle regioni del
          personale  in  ruolo  al  31  dicembre  1988  dei  consorzi
          soppressi  nel  rispetto  della  posizione   giuridica   ed
          economica acquisita".
             "Art. 35 (Organizzazione dei servizi idrici pubblici). -
          1.  Nei  piani  di  bacino,  in relazione a quanto previsto
          all'art. 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli
          altri  interventi  programmati  dal  Ministero  dei  lavori
          pubblici  con  il piano nazionale degli acquedotti, possono
          essere individuati  ambiti  territoriali  ottimali  per  la
          gestione   mediante   consorzio  obbligatorio  dei  servizi
          pubblici  di   acquedotto,   fognatura,   collettamento   e
          depurazione delle acque usate".
             - Si trascrive il testo degli articoli 18, 34 e 35 della
          legge n. 394/1991 (Legge-quadro sulle aree protette):
             "Art.  18 (Istituzione di aree protette marine). - 1. In
          attuazione  delprogramma  il  Ministro  dell'ambiente,   di
          concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa
          con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette ma-
          rine,  autorizzando  altresi' il finanziamento definito dal
          programma medesimo. L'istruttoria preliminare  e'  in  ogni
          caso  svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre
          1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del  mare  dagli
          inquinamenti.
             2.   Il  decreto  istitutivo  contiene  tra  l'altro  la
          denominazione e la delimitazione dell'area,  gli  obiettivi
          cui  e'  finalizzata  la  protezione  dell'area  e prevede,
          altresi',  la  concessione  d'uso  dei  beni  del   demanio
          marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.
             3.   Il  decreto  di  istituzione  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
             4. Per il  finanziamento  di  programmi  e  progetti  di
          investimento  per le aree protette marine e' autorizzata la
          spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993
          e 1994.
             5. Per  le  prime  spese  di  funzionamento  delle  aree
          protette  marine e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo
          per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993".
             "Art. 34 (Istituzione di parchi e aree di  reperimento).
          - 1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
               a)  Cilento  e  Vallo  di  Diano  (Cervati,  Gelbison,
          Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
               b) Garagano;
               c) Gran Sasso e Monti della Laga;
               d) Maiella;
               e) Val Grande;
                f) Vesuvio.
             2. E' istituito, d'intesa con  la  regione  Sardegna  ai
          sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di
          Orosei,  Gennargentu  e  dell'isola  dell'Asinara.  Qualora
          l'intesa con la regione Sardegna non  si  perfezioni  entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede  alla
          istituzione  del  parco  della Val d'Agri e del Lagonegrese
          (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo)  o,  se
          gia'  costituito, di altro parco nazionale per il quale non
          si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
             3. Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  il  Ministro dell'ambiente
          provvede  alla   delimitazione   provvisoria   dei   parchi
          nazionali  di  cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi
          conoscitivi   e   tecnico-scientifici    disponibili,    in
          particolare,  presso  i  servizi  tecnici  nazionali  e  le
          amministrazioni dello Stato nonche' le regioni  e,  sentiti
          le  regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure
          di salvaguardia, necessarie per garantire la  conservazione
          dello  stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco,
          fino alla costituzione  degli  enti  parco  previsti  dalla
          presente  legge,  e'  affidata  ad  un apposito comitato di
          gestione   istituito   dal   Ministro   dell'ambiente    in
          conformita' ai principi di cui all'art. 9.
             4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica
          la  delimitazione  effettuata dal Ministro dell'ambiente ai
          sensi del comma 3.
             5. Per l'organizzazione ed il funzionamento  degli  enti
          parco  dei  parchi  di  cui  ai commi 1 e 2 si applicano le
          disposizioni della presente legge.
             6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilita'
          finanziarie esistenti, considera come prioritarie  aree  di
          reperimento le seguenti:
               a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
               b) Etna;
               c) Monte Bianco;
               d) Piacentino (Monti Terminio e Cervialto);
               e) Tarvisiano;
               f)  Appennino  lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti
          Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
               g) Partenio;
               h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
               i) Alpi  marittime  (comprensorio  del  massiccio  del
          Marguareis);
               l) Alta Murgia.
             7.  Il  Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni,
          puo' emanare opportune misure di salvaguardia.
             8. Qualora il primo programma non venga  adottato  entro
          il  termine previsto dall'art. 4, comma 6, all'approvazione
          dello  stesso  provvede  il  Consiglio  dei  Ministri,   su
          proposta del Ministro dell'ambiente.
             9.  Per  le aree naturali protette i cui territori siano
          confinanti o adiacenti ad aree di  interesse  naturalistico
          facenti  parte  di  Stati  esteri, il Ministro degli affari
          esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite  le
          regioni   e  le  province  autonome  interessate,  promuove
          l'adozione delle  opportune  intese  o  atti,  al  fine  di
          realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di
          gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese
          e  gli  atti  possono  riguardare altresi' l'istituzione di
          aree naturali protette di particolare pregio  naturalistico
          e  rilievo  internazionale  sul  territorio  nazionale.  Le
          disposizioni  delle intese e degli atti sono vincolanti per
          le regioni e gli enti locali interessati.
             10. Per l'istituzione dei parchi  nazionali  di  cui  ai
          commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per
          l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992
          e 1993.
             11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi
          1  e  2  e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il
          1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22  miliardi  a
          decorrere dal 1993".
             "Art.  35  (Norme  transitorie).  -  1.  Con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'ambiente,  si  provvede  all'adeguamento  ai
          principi della presente legge, fatti salvi  i  rapporti  di
          lavoro  esistenti  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del
          Parco nazionale d'Abruzzo, del  Parco  nazionale  del  Gran
          Paradiso,  previa  intesa con la regione a statuto speciale
          Val d'Aosta e  la  regione  Piemonte,  tenuto  conto  delle
          attuali    esigenze    con    particolare   riguardo   alla
          funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco
          nazionale dello  Stelvio  si  provvede  in  base  a  quanto
          stabilito  dall'art.  3  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le  intese  ivi  previste
          vanno  assunte  anche  con  la  regione  Lombardia e devono
          essere informate ai principi generali della presente legge.
             2. In considerazione  dei  particolari  valori  storico-
          culturali  ed  ambientali,  nonche' della specialita' degli
          interventi necessari per il ripristino e  la  conservazione
          degli  importanti  e delicati ecosistemi, la gestione delle
          proprieta' demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali
          del Circeo e della Calabria sara' condotta  secondo  forme,
          contenuti  e  finalita',  anche  ai  fini  della  ricerca e
          sperimentazione scientifica nonche' di carattere  didattico
          formativo  e dimostrativo, che saranno definiti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro   dell'ambiente   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'agricoltura   e   delle   foreste   ed   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  emanarsi  entro centoventi giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge.
             3. Ai parchi nazionali previsti  dalla  lettera  c)  del
          comma  1  dell'art.  18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
          dall'art. 10  della  legge  28  agosto  1989,  n.  305,  si
          applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando
          gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della
          legge stessa in quanto compatibili.
             4.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge le regioni interessate provvedono,  d'intesa
          con  il  Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco
          naturale  interregionale  del  Delta  del  Po  a   modifica
          dell'art.  10  della  legge  28  agosto  1989, n.   305, in
          conformita' delle risultanze dei lavori  della  commissione
          paritetica  istituita  in  applicazione  della delibera del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)  del  5  agosto  1988,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  n.  87  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non
          si  perfezioni  nel  suddetto  termine,  si  provvede  alla
          istituzione  di un parco nazionale in tale area a norma del
          comma 3.
             5.  Nell'ipotesi  in  cui   si   istituisca   il   parco
          interregionale  del  Delta  del Po, con le procedure di cui
          all'art. 4, si procede alla istituzione del Parco nazionale
          della  Val  d'Agri  e  del   Lagonegrese   (Monti   Arioso,
          Volturino,   Viggiano,   Sirino,   Raparo),   o,   se  gia'
          costituito, di altro parco nazionale per il  quale  non  si
          applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
             6.  Restano  salvi  gli atti di delimitazione di riserve
          naturali emessi  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia gia'
          adottate.   Dette   riserve   sono  istituite,  secondo  le
          modalita' previste dalla presente  legge,  entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
             7.   Ove  non  diversamente  previsto,  il  termine  per
          l'espressione di pareri da  parte  delle  regioni  ai  fini
          della presente legge e' stabilito in giorni quarantacinque.
             8.  Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
          di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992
          e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.
             9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 e' autorizzata la
          spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire  17,5  miliardi
          per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 3, comma 9, della
          medesima legge n. 394/1991: "9. Le funzioni di  istruttoria
          e  di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte,
          nell'ambito del servizio  conservazione  della  natura  del
          Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta
          da  un  contingente di personale stabilito, entro il limite
          complessivo di cinquanta unita', con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  di concerto con il Ministro del tesoro e con
          il  Ministro  per  gli  affari   regionali.   Il   predetto
          contingente   e'  composto  mediante  apposito  comando  di
          dipendenti  dei  Ministeri  presenti  nel  Comitato,  delle
          regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          nonche' di personale di enti pubblici anche  economici,  ai
          quali  e'  corrisposta una indennita' stabilita con decreto
          del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro  del
          tesoro.  Fanno  parte  del  contingente  non  piu' di venti
          esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto  a
          termine  di  durata  non superiore al biennio e rinnovabile
          per eguale periodo, scelti con le  modalita'  di  cui  agli
          articoli  3  e  4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428,
          convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497.  Con  proprio
          decreto  il  Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che
          fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della
          segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma  e'
          autorizzata  una  spesa  annua  fino  a lire 3,4 miliardi a
          partire dall'anno 1991".
             -  La  legge  n.  183/1989 reca: "Norme per il riassetto
          organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
             - La  legge  n.  102/1990  reca:  "Disposizioni  per  la
          ricostruzione  e  la  rinascita  della  Valtellina  e delle
          adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia  e  Como,
          nonche'   della   provincia   di   Novara,   colpite  dalle
          accezionali avversita' atmosferiche dei mesi di  luglio  ed
          agosto 1987".
             -   La   legge   n.   253/1990  concerne:  "Disposizioni
          integrative alla legge 18  maggio  1989,  n.  183,  recante
          norme  per  il  riassetto  organizzativo e funzionale della
          difesa del suolo".