Art. 5.
  1. Le risorse derivanti dai  contributi  di  cui  all'articolo  10,
primo  comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e
non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  possono  essere utilizzate, in misura non superiore a lire 85
miliardi, per la  prosecuzione  degli  interventi  di  riparazione  e
riattazione  del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi
sismici del 19 settembre 1979 in Valnerina e del 29  aprile  1984  in
Umbria,  a  favore  dei  comuni  beneficiari delle provvidenze di cui
all'articolo 1 della legge 3  aprile  1980,  n.  115,  e  dei  comuni
individuati  dalle  ordinanze del Ministro per il coordinamento della
protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 166 del 18 giugno 1984, e n. 497/FPC/ZA del 20
febbraio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1  marzo
1985, nonche' per la prosecuzione degli interventi di  ricostruzione,
riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato
dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio
e  Campania,  da  parte  dei  comuni  individuati  con  ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile  n.  431/FPC/ZA
del  29 novembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del
1  dicembre 1984. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce  con
proprio  decreto,  di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
Comitato  per  l'edilizia   residenziale,   le   relative   modalita'
d'attuazione.
  2.  Entro  quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge il Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile  riferisce  dettagliatamente alle commissioni competenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo  stato  della
ricostruzione  dei  territori  di  cui  al  comma  1,  sui criteri di
erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne e' stato fatto  sino  alla
data di entrata in vigore della presente legge nonche' sui criteri di
assegnazione  e sulla destinazione dei fondi ai sensi del comma 1; la
relazione di cui al  presente  comma  e'  vincolante  per  l'utilizzo
successivo dei fondi.
  3.  Nell'ambito  dei  piani di rinascita dei comuni terremotati del
Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e
molisano, i comuni, purche' riuniti in consorzio alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare le reti
di distribuzione di gas. A tal fine, le risorse non ancora utilizzate
di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n.  730,
possono  essere  attribuite al consorzio di cui al presente comma che
le potra' anche ripartire ai comuni consorziati  in  base  al  numero
degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991.
 
          Note all'art. 5:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  10,  primo comma,
          lettere b ) e  c),  della  legge  n.  60/1963  concernente:
          "Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.
          Casa   ed   istituzione   di   un  programma  decennale  di
          costruzione di alloggi per lavoratori":
             "Al finanziamento del programma decennale di costruzione
          di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:
              a) (omissis);
              b)  un  contributo  pari  allo  0,35  per  cento  della
          retribuzione mensile,  a  carico  dei  dipendenti  comunque
          qualificati,  da  aziende, amministrazioni, enti pubblici e
          privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica
          dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente;
               c) un  contributo  pari  allo  0,70  per  cento  delle
          retribuzioni  mensili  corrisposte  ai propri dipendenti, a
          carico delle aziende, enti e amministrazioni  di  cui  alla
          precedente  lettera  b),  escluse  le amministrazioni dello
          Stato, le regioni, le province, i comuni e  le  istituzioni
          pubbliche di assistenza e beneficenza".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1 della legge n.
          115/1980 recante: "Ulteriori  interventi  in  favore  delle
          popolazioni  dell'Umbria,  Marche  e  Lazio  colpite  dagli
          eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi":
             "Art. 1. - Per provvedere alle necessita' di rinascita e
          di ripristino nelle zone delle  regioni  Umbria,  Marche  e
          Lazio  danneggiate  dagli  eventi  sismici del 19 settembre
          1979 e successivi, e' assegnato un contributo  speciale  da
          iscrivere   nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro, rispettivamente di:
               a) lire 200 miliardi alla regione Umbria,  in  ragione
          di  lire  50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100
          miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per
          l'anno finanziario 1982;
               b) lire 45 miliardi alla regione Marche, in ragione di
          lire 5  miliardi  per  l'anno  finanziario  1980,  lire  25
          miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 15 miliardi per
          l'anno finanziario 1982;
               c)  lire 30 miliardi alla regione Lazio, in ragione di
          lire 5  miliardi  per  l'anno  finanziario  1980,  lire  15
          miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per
          l'anno finanziario 1982.
             Con  le  anzidette  somme  le  citate regioni provvedono
          anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalita' di
          sviluppo economico-sociale e di riassetto  del  territorio,
          di  propulsione  della produzione industriale e agricola, a
          tutti gli interventi di propria competenza, con particolare
          riguardo  a  quelli  concernenti   il   ripristino   o   la
          ricostruzione  di  edifici  pubblici,  di  uso pubblico, di
          acquedotti, di fognatura, di ospedali e strade non statali,
          di ogni altra opera d'interesse  degli  enti  locali,  alla
          concessione   di   contributi   per   il  ripristino  e  la
          ricostruzione degli immobili privati  danneggiati,  nonche'
          agli  interventi  nel settore agricolo di cui alla legge 25
          maggio 1970, n. 364".
             - Le ordinanze del Ministro per il  coordinamento  della
          protezione  civile  n.  240/FPC/ZA  del  12 giugno 1984, n.
          497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985  e  n.  431/FPC/ZA  del  29
          novembre 1984, dispongono, rispettivamente:
              disciplina dei criteri e delle modalita' in ordine alla
          riattazione  degli  edifici  e  delle opere danneggiate dal
          terremoto del 29 aprile 1984;
              misure    dirette    ad   accelerare   l'attivita'   di
          ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati  dai
          terremoti del 1982 e del 1984 nella regione Umbria;
              individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del
          29 aprile 1984 e del 7 ed 11 maggio 1984.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 2, comma 4, della
          legge n.   730/1986, recante  disposizioni  in  materia  di
          calamita' naturali: "4.  Nell'ambito dei piani di rinascita
          dei  comuni  terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi
          compresi  quelli  del  versante  laziale  e  molisano,   e'
          autorizzata  la  realizzazione della rete di metanizzazione
          ad opera degli stessi comuni riuniti in  consorzio.  A  tal
          fine   la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a
          concedere al consorzio mutui di ammontare pari  alla  spesa
          necessaria.   A  fronte  degli  oneri  di  ammortamento  e'
          concesso al consorzio il contributo di lire 3 miliardi  per
          ciascuno  degli anni del quinquennio 1986-1990. Il relativo
          onere e'  posto  a  carico  del  fondo  per  la  protezione
          civile".