Art. 5. 1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura non superiore a lire 85 miliardi, per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 giugno 1984, e n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 1985, nonche' per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 1 dicembre 1984. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalita' d'attuazione. 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile riferisce dettagliatamente alle commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al comma 1, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne e' stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi ai sensi del comma 1; la relazione di cui al presente comma e' vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi. 3. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i comuni, purche' riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare le reti di distribuzione di gas. A tal fine, le risorse non ancora utilizzate di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, possono essere attribuite al consorzio di cui al presente comma che le potra' anche ripartire ai comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991.
Note all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 10, primo comma, lettere b ) e c), della legge n. 60/1963 concernente: "Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa ed istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori": "Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi: a) (omissis); b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati, da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente; c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a carico delle aziende, enti e amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 115/1980 recante: "Ulteriori interventi in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi": "Art. 1. - Per provvedere alle necessita' di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, e' assegnato un contributo speciale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di: a) lire 200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982; b) lire 45 miliardi alla regione Marche, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982; c) lire 30 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982. Con le anzidette somme le citate regioni provvedono anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalita' di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognatura, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonche' agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364". - Le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985 e n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, dispongono, rispettivamente: disciplina dei criteri e delle modalita' in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 29 aprile 1984; misure dirette ad accelerare l'attivita' di ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dai terremoti del 1982 e del 1984 nella regione Umbria; individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile 1984 e del 7 ed 11 maggio 1984. - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 4, della legge n. 730/1986, recante disposizioni in materia di calamita' naturali: "4. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, e' autorizzata la realizzazione della rete di metanizzazione ad opera degli stessi comuni riuniti in consorzio. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al consorzio mutui di ammontare pari alla spesa necessaria. A fronte degli oneri di ammortamento e' concesso al consorzio il contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni del quinquennio 1986-1990. Il relativo onere e' posto a carico del fondo per la protezione civile".