Art. 6. 
  1.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  di  ricostruzione   e
riparazione dell'edilizia privata, nonche' delle opere di  competenza
locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del  1968  ed  in
quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto  del  1981,  i
comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui  decennali  con
istituti di credito speciale  o  sezioni  autonome  autorizzati,  nel
complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1993, con oneri di
ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato. 
  2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di
credito e sezioni autonome di cui  al  comma  1  sono  tenuti  a  far
decorrere l'ammortamento dall'anno successivo  a  quello  in  cui  e'
stato perfezionato il contratto  di  mutuo.  L'importo  eventualmente
dovuto  a  titolo  di  preammortamento,  maggiorato  degli  ulteriori
interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, sara' corrisposto alla scadenza  della
rata di ammortamento. 
  3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui  al  comma  1  e'
destinata  agli  interventi  nelle  zone  terremotate  della  Sicilia
occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di  Mazara  del  Vallo,
Marsala e Petrosino e' effettuato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sulla base  dei  programmi  di  interventi  comunicati  dal
provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il  riparto  della
restante quota tra i comuni del Belice e' effettuato,  tenendo  conto
dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei  residui
fabbisogni, con le modalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 16, del
decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'articolo  13-
bis, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a
decorrere  dall'anno  1994,  si  provvede  mediante  utilizzo   delle
proiezioni  per  i  medesimi  anni  dell'accantonamento  relativo  al
Ministero  del  tesoro  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1993.