Art. 7.
  1. Al fine di consentire la ricostruzione o  la  riparazione  delle
imbarcazioni  da pesca distrutte o danneggiate, nei limiti attuali di
tonnellaggio e di potenza, nonche' degli impianti  di  allevamento  e
del prodotto in coltivazione danneggiati, nel compartimento marittimo
di  Pescara,  dagli eventi alluvionali e dalle condizioni meteomarine
avverse dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, il Ministro  della  marina
mercantile  e' autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un
contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa  documentata  ed
ammessa.   I   contributi  saranno  concessi  entro  i  limiti  delle
disponibilita' di cui al comma 4.
  2. Ai componenti degli equipaggi delle unita' di cui al comma 1  e'
concessa  una  indennita' di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di
mese. Detta indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di  otto
mesi  per  le unita' da ricostruire e di cinque mesi per le unita' da
riparare.
  3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono  approvate
le  modalita'  teniche per la concessione delle provvidenze di cui al
presente articolo.
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
lire  12  miliardi  per  l'anno  1992.  Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del  capitolo
8567  dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile
per   l'anno   1992,   intendendosi    corrispondentemente    ridotta
l'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto
1991, n. 267.  Dette  disponibilita'  sono  versate  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di
spesa.
  5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata  la  spesa  di
lire  3.825  milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede a
carico del capitolo 3575 dello  stato  di  previsione  del  Ministero
della  marina  mercantile  per  l'anno  1992,  all'uopo  parzialmente
utilizzando le diponibilita' relative agli  interventi  di  cui  alla
legge 5 febbraio 1992, n. 72.
  6.  Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1
sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre  1992,  i  termini  di
scadenza  dei  vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo
di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari
ed ipotecari  pubblici  e  privati  emessi  o  comunque  pattuiti  od
autorizzati  prima  del  9  aprile  1992,  nonche' di ogni altro atto
avente  efficacia  esecutiva.  La  camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  di  Pescara  curera',  in  appendice  ai
bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica
a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subi'to
protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni  bancari  ricompresi
nella   sospensione   dei  termini  di  cui  al  presente  comma.  Le
pubblicazioni di rettifica,  da  effettuarsi  gratuitamente,  possono
aver  luogo  anche  ad  istanza  di chi abbia richiesto la levata del
protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresi', sospesi  i  termini
di   prescrizione   e   quelli  perentori,  legali  e  convenzionali,
sostanziali  e  processuali,  comportanti  decadenze   da   qualsiasi
diritto,  azione  ed  eccezione,  che  sono scaduti o che scadono nei
periodi sottoindicati.  La  sospensione  dei  termini  sostanziali  e
processuali  opera  per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre
1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della
legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo  stesso  periodo  i
termini  relativi  a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi
comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi.
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente articolo.
 
          Note all'art. 7:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.
          267/1991  recante "Attuazione del terzo piano istituzionale
          della pesca  marittima  e  misure  in  materia  di  credito
          peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite
          alla pesca con reti da posta derivante":
             "Art.  3.  -  1.  Al  fine di agevolare la riconversione
          delle  unita'  adibite  alla  pesca  con  reti   da   posta
          derivante,  e'  concesso,  per  l'anno 1991, ai titolari di
          licenze di pesca di cui all'art. 4 della legge 17  febbraio
          1982,  n.  41,  obbligati a sospendere l'attivita' di pesca
          con l'attrezzo  denominato  rete  da  posta  derivante,  un
          contributo a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa
          documentata   e   riconosciuta   per  l'acquisto  di  nuove
          attrezzature  da  pesca,  con  esclusione  delle   reti   a
          strascico  e  degli  apparecchi turbosoffianti. Le relative
          istanze dovranno essere presentate entro  il  30  settembre
          1991.
             2.  Ai  soggetti di cui al comma 1 e' altresi' concesso,
          per l'anno 1991, un contributo a fondo perduto fino  al  50
          per  cento  della  spesa  documentata  e  riconosciuta  per
          l'acquisto delle esche connesse all'uso del palangaro.
             3. Ai fini di cui al comma  1,  i  soggetti  di  cui  al
          medesimo   comma   possono   avvalersi  delle  agevolazioni
          previste dal piano nazionale della pesca marittima  di  cui
          all'art.  1  della  legge  17 febbraio 1982, n. 41, e dalle
          normative comunitarie e regionali in materia di pesca.
             4. Con decreto del  Ministro  della  marina  mercantile,
          sentite  le  associazioni  professionali  e  sindacali  dei
          pescatori a base nazionale,  sono  stabilite  le  modalita'
          tecniche  di  attuazione  delle  disposizioni  del presente
          articolo".
             -  La  legge  n.  72/1992  istituisce   il   "Fondo   di
          solidarieta' nazionale della pesca".
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 5 della legge
          n.    742/1969 recante "Sospensione dei termini processuali
          nel periodo feriale":
             "Art. 2 (come sostituito dall'art. 240- bis delle  norme
          approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, poi modificato
          dall'art.   21-  bis  del  D.L.  8  giugno  1992,  n.  306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n.  356).  -  In  materia penale la sospensione dei termini
          procedurali, compresi quelli stabiliti per  la  fase  delle
          indagini  preliminari,  non opera nei procedimenti relativi
          ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi  o
          i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
            La  sospensione dei termini delle indagini preliminari di
          cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati  di
          criminalita' organizzata.
             Nei  procedimenti  per  reati la cui prescrizione maturi
          durante la  sospensione  o  nei  successivi  quarantacinque
          giorni,  ovvero  nelle  ipotesi  in cui durante il medesimo
          periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini  della
          custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche
          di  ufficio,  ordinanza  non  impugnabile  con  la quale e'
          specificamente  motivata   e   dichiarata   l'urgenza   del
          processo.  In  tal  caso  i  termini processuali decorrono,
          anche nel periodo  feriale,  dalla  data  di  notificazione
          dell'ordinanza.   Nel   corso  delle  indagini  preliminari
          l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal  giudice  su
          richiesta del pubblico ministero.
             Nel  corso  delle  indagini  preliminari, quando occorre
          procedere con la massima urgenza  nel  periodo  feriale  al
          compimento  di  atti rispetto ai quali opera la sospensione
          dei termini stabilita dall'art. 1  (dal  1   agosto  al  15
          settembre  di  ciascun  anno,  n.d.r.),  il  giudice per le
          indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o
          della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore,
          pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunci-
          ate le ragioni dell'urgenza  e  la  natura  degli  atti  da
          compiere.  Allo  stesso modo il pubblico ministero provvede
          con decreto motivato quando deve  procedere  al  compimento
          degli  atti  previsti dall'art. 360 del codice di procedura
          penale.
             Gli avvisi sono notificati alle parti  o  ai  difensori.
          Essi  devono  far menzione dell'ordinanza o del decreto e i
          termini decorrono dalla data di notificazione.
             La sospensione  dei  termini  non  opera  nelle  ipotesi
          previste dall'art. 467 del codice di procedura penale.
             Quando   nel  corso  del  dibattimento  si  presenta  la
          necessita' di assumere prove nel periodo feriale,  si  pro-
          cede  a norma dell'art. 467 del codice di procedura penale.
          Se le prove non sono state gia' ammesse, il giudice,  nella
          prima  udienza  successiva,  provvede a norma dell'art. 495
          dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili  non
          possono essere utilizzate".
             "Art.   5.   -   In  materia  amministrativa,  l'art.  1
          (riguardante la sospensione, dal 1  agosto al 15  settembre
          di  ciascun  anno,  dei  termini  processuali relativi alle
          giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, n.d.r.)
          non si applica nel procedimento per  la  sospensione  della
          esecuzione del provvedimento impugnato".