Art. 7. 1. Al fine di consentire la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, nonche' degli impianti di allevamento e del prodotto in coltivazione danneggiati, nel compartimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali e dalle condizioni meteomarine avverse dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa. I contributi saranno concessi entro i limiti delle disponibilita' di cui al comma 4. 2. Ai componenti degli equipaggi delle unita' di cui al comma 1 e' concessa una indennita' di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di mese. Detta indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di otto mesi per le unita' da ricostruire e di cinque mesi per le unita' da riparare. 3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono approvate le modalita' teniche per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del capitolo 8567 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 267. Dette disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa. 5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3575 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando le diponibilita' relative agli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72. 6. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara curera', in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subi'to protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresi', sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 267/1991 recante "Attuazione del terzo piano istituzionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante": "Art. 3. - 1. Al fine di agevolare la riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante, e' concesso, per l'anno 1991, ai titolari di licenze di pesca di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attivita' di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante, un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto di nuove attrezzature da pesca, con esclusione delle reti a strascico e degli apparecchi turbosoffianti. Le relative istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre 1991. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' altresi' concesso, per l'anno 1991, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto delle esche connesse all'uso del palangaro. 3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono avvalersi delle agevolazioni previste dal piano nazionale della pesca marittima di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e dalle normative comunitarie e regionali in materia di pesca. 4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le associazioni professionali e sindacali dei pescatori a base nazionale, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo". - La legge n. 72/1992 istituisce il "Fondo di solidarieta' nazionale della pesca". - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 5 della legge n. 742/1969 recante "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale": "Art. 2 (come sostituito dall'art. 240- bis delle norme approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, poi modificato dall'art. 21- bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). - In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata. Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e' specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero. Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'art. 1 (dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, n.d.r.), il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunci- ate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'art. 360 del codice di procedura penale. Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione. La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'art. 467 del codice di procedura penale. Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si pro- cede a norma dell'art. 467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono state gia' ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'art. 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate". "Art. 5. - In materia amministrativa, l'art. 1 (riguardante la sospensione, dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, n.d.r.) non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato".