Art. 8.
  1. Per il 1992, i limiti contenuti  nelle  disposizioni  richiamate
dall'articolo  18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non
si  applicano  ai  mutui   previsti   dall'articolo   1,   comma   1,
dell'ordinanza  del  Ministro  per  il coordinamento della protezione
civile n. 1585/FPC del 24 ottobre  1988,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  255  del  29 ottobre 1988, come integrata e modificata
dalla ordinanza del Ministro per il  coordinamento  della  protezione
civile  14  novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272
del 19 novembre 1988.
  2. Per i contributi previdenziali e per le imposte sui redditi,  la
cui  riscossione  e'  rimasta sospesa per effetto delle ordinanze del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2261/FPC del
30 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  103  del  5
maggio  1992,  e  n.  2285/FPC  del  17 giugno 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, ove i contribuenti  non
provvedano  al  pagamento in unica soluzione del carico sospeso entro
il 31 dicembre 1992, si applicano gli interessi  di  rateizzazione  a
decorrere dal 1  gennaio 1993.
 
          Note all'art. 8:
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 18, comma 1, della
          legge n.   412/1991, recante  disposizioni  in  materia  di
          finanza  pubblica:  "1.  Le  disposizioni  dell'art. 14 del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  151,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12  luglio 1991, n. 202, sono
          prorogate per il 1992.".
             - Le ordinanze del Ministro per il  coordinamento  della
          protezione  civile  n.  1585/FPC  del  24  ottobre 1988, n.
          1597/FPC del 14 novembre 1988, n. 2261/FPC  del  30  aprile
          1992,  e  n.  2285/FPC  del  17  giugno  1992,  dispongono,
          rispettivamente:
              interventi urgenti per i  danni  causati  dalle  trombe
          d'aria abbattutesi nel mese di agosto 1988 in taluni comuni
          delle  province  di  Pordenone ed Udine nel comune di Edolo
          (in  provincia  di  Brescia)  e  dagli  eventi  alluvionali
          verificatisi il 29 agosto 1988 in taluni comuni delle prov-
          ince  di  Pavia e Milano ed il 15 settembre 1988 nel comune
          di Comiso ed altri comuni della provincia di Ragusa;
              integrazioni e modificazioni all'ordinanza n.  1585/FPC
          del 24 ottobre 1988;
              sospensioni  di  taluni  termini in favore dei soggetti
          colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali  del  9  -  11
          aprile   1992  nel  comune  di  S.  Benedetto  del  Tronto,
          localita' Porto d'Ascoli;
              integrazioni all'ordinanza n. 2261/FPC  del  30  aprile
          1992.