Art. 9.
  1. Per provvedere agli  interventi  di  restauro  e  consolidamento
delle  mura cinquecentesche della citta' di Urbino, e' autorizzata la
spesa complessiva di lire 3 miliardi per il 1993 e di lire 3 miliardi
per il 1994.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1993 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno,     all'uopo     intendendosi    corrispondentemente    ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989,  n.  183,
come  determinata  per  il  medesimo anno dalla tabella D della legge
finanziaria per l'anno 1993; e quanto a lire 3  miliardi  per  l'anno
1994   mediante  corrispondente  utilizzo  della  proiezione  per  il
medesimo anno dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale  1993-1995,  al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno   1993,   all'uopo   parzialmente
utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i  beni
culturali ed ambientali.
  3. Per far fronte ad interventi urgenti nella provincia di  Belluno
conseguenti  all'evento  franoso  del  Tessina  nel  comune  di Chies
d'Alpago, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il  1993,  a
carico  del  Fondo  per  la protezione civile, all'uopo appositamente
integrato.
  4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 3, pari a lire 5 miliardi per il  1993,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno,    all'uopo    intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione  di  spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
come determinata per il medesimo anno dalla  tabella  D  della  legge
finanziaria per l'anno 1993.
 
          Nota all'art. 9:
             -  Per il titolo della legge n. 183/1989 si veda in nota
          all'art.  1.