Art. 10.
 
  1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'  inserito
il seguente:
  "Art.  171-  bis  .  -  1.  Chiunque abusivamente duplica a fini di
lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi  fini  e  sapendo  o
avendo  motivo  di  sapere  che  si  tratta di copie non autorizzate,
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o  concede
in  locazione  i  medesimi  programmi,  e'  soggetto  alla pena della
reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L.  500.000  a  L.
6.000.000.  Si  applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso  unicamente  a  consentire  o  facilitare  la  rimozione
arbitraria  o  l'elusione  funzionale  dei  dispositivi  applicati  a
protezione di un programma per elaboratore. La pena non e'  inferiore
nel  minimo  a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il
fatto e'  di  rilevante  gravita'  ovvero  se  il  programma  oggetto
dell'abusiva   duplicazione,  importazione,  distribuzione,  vendita,
detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato  precedentemente
distribuito,   venduto   o   concesso   in   locazione   su  supporti
contrassegnati dalla Societa' italiana degli  autori  ed  editori  ai
sensi  della  presente legge e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
   2. La condanna per  i  reati  previsti  al  comma  1  comporta  la
pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani e in uno o piu'
periodici specializzati".