Art. 11.
 
  1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'  inserito
il seguente:
  "Art.  199-  bis.  -  1.  Le  disposizioni  della presente legge si
applicano anche ai  programmi  creati  prima  della  sua  entrata  in
vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti
anteriormente a tale data".