Art. 11. 1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 199- bis. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data".