Art. 12.
 
  1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
emanarsi, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determi-
nate  le  caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione
di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1992
 
                              SCALFARO
 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  COSTA,      Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie   e   per   gli  affari
                                  regionali
                                  COLOMBO, Ministro  per  gli  affari
                                  esteri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI