Art. 12. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determi- nate le caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali COLOMBO, Ministro per gli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI