Art. 2.
 
  1. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
aggiunto il seguente numero:
   "8) i programmi  per  elaboratore,  in  qualsiasi  forma  espressi
purche'   originali   quale   risultato  di  creazione  intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla tutela  accordata  dalla  presente
legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento
di  un  programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale  preparatorio  per  la
progettazione del programma stesso".