Art. 3.
 
  1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'  inserito
il seguente:
  "Art.  12-  bis.  - Salvo patto contrario, qualora un programma per
elaboratore sia  creato  dal  lavoratore  dipendente  nell'esecuzione
delle  sue  mansioni  o  su  istruzioni  impartite  dal suo datore di
lavoro, questi e' titolare dei  diritti  esclusivi  di  utilizzazione
economica del programma creato".