Art. 3. 1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 12- bis. - Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi e' titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato".