Art. 4. 1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 27- bis. - La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma".