Art. 4.
 
  1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'  inserito
il seguente:
  "Art.  27-  bis. - La durata dei diritti di utilizzazione economica
del programma  per  elaboratore  prevista  dalle  disposizioni  della
presente  Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1
gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  si  verifica  l'evento
considerato dalla norma".