Art. 5.
 
  1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' aggiunta la seguente sezione:
 
                "Sezione VI - PROGRAMMI PER ELABORATORE
 
  Art. 64- bis . - 1. Fatte  salve  le  disposizioni  dei  successivi
articoli  64-  ter  e  64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla
presente legge sui programmi per elaboratore comprendono  il  diritto
di effettuare o autorizzare:
    a)  la  riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale,
del programma per elaboratore con  qualsiasi  mezzo  o  in  qualsiasi
forma.  Nella  misura  in  cui  operazioni  quali  il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione  o  la  memorizzazione
del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali
operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
    b)  la  traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonche' la  riproduzione
dell'opera  che  ne  risulti,  senza  pregiudizio  dei diritti di chi
modifica il programma;
    c) qualsiasi forma di  distribuzione  al  pubblico,  compresa  la
locazione,  del  programma per elaboratore originale o di copie dello
stesso. La prima vendita di una copia del programma  nella  Comunita'
Economica  Europea  da  parte  del titolare dei diritti, o con il suo
consenso, esaurisce  il  diritto  di  distribuzione  di  detta  copia
all'interno  della Comunita', ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
  Art. 64- ter . -  1.  Salvo  patto  contrario,  non  sono  soggette
all'autorizzazione  del  titolare  dei  diritti le attivita' indicate
nell'art. 64- bis, lettere a) e b),  allorche'  tali  attivita'  sono
necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla
sua  destinazione  da  parte  del  legittimo  acquirente,  inclusa la
correzione degli errori.
   2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto  di
usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia
di  riserva  del  programma,  qualora  tale  copia sia necessaria per
l'uso.
   3. Chi ha  il  diritto  di  usare  una  copia  del  programma  per
elaboratore  puo',  senza  l'autorizzazione del titolare dei diritti,
osservare,  studiare  o  sottoporre  a  prova  il  funzionamento  del
programma,  allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui e'
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli  compia  tali
atti  durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di
eseguire.  Gli  accordi  contrattuali  conclusi  in  violazione   del
presente comma sono nulli.
  Art. 64-quater . - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non
e'  richiesta  qualora  la  riproduzione  del codice del programma di
elaboratore e la traduzione della sua forma ai  sensi  dell'art.  64-
bis,  lettere  a)  e  b), compiute al fine di modificare la forma del
codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni  necessarie
per  conseguire  l'interoperabilita',  con  altri  programmi,  di  un
programma  per  elaboratore  creato   autonomamente   purche'   siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
    a)  le  predette  attivita' siano eseguite dal licenziatario o da
altri che abbia il diritto di usare una copia del  programma  oppure,
per loro conto, da chi e' autorizzato a tal fine;
    b)  le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita'
non siano gia'  facilmente  e  rapidamente  accessibili  ai  soggetti
indicati alla lettera a);
    c)  le predette attivita' siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'.
   2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  consentono  che  le
informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione:
    a)   siano   utilizzate   a   fini   diversi   dal  conseguimento
dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
    b) siano  comunicate  a  terzi,  fatta  salva  la  necessita'  di
consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
    c)   siano  utilizzate  per  lo  sviluppo,  la  produzione  o  la
commercializzazione di un programma per  elaboratore  sostanzialmente
simile  nella  sua  forma  espressiva, o per ogni altra attivita' che
violi il diritto di autore.
   3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2
sono nulli.
   4. Conformemente alla convenzione  di  Berna  sulla  tutela  delle
opere  letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni  del  presente  articolo  non
possono  essere  interpretate  in  modo  da  consentire  che  la loro
applicazione  arrechi  indebitamente   pregiudizio   agli   interessi
legittimi  del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale
sfruttamento del programma".