Art. 5. 1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunta la seguente sezione: "Sezione VI - PROGRAMMI PER ELABORATORE Art. 64- bis . - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64- ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunita' Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. Art. 64- ter . - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate nell'art. 64- bis, lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. 2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore puo', senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui e' basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Art. 64-quater . - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non e' richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64- bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita', con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attivita' siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi e' autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attivita' siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attivita' che violi il diritto di autore. 3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli. 4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma".