Art. 8.
 
  1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
  "Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a  chi  mette
in  circolazione  in  qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali
copie  non  autorizzate  di  programmi  e  qualsiasi   mezzo   inteso
unicamente  a  consentire  o  facilitare  la  rimozione  arbitraria o
l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di  un
programma per elaboratore".