Art. 8. 1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore".