Art. 12. Provvedimenti cautelari 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, se ritiene che le regole e le norme tecniche eccedano o non assicurino i requisiti essenziali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), promuove presso il competente organismo della Commissione delle Comunita' europee la procedura volta ad ottenere la revisione delle stesse regole e norme tecniche. 2. Qualora sia accertato che le apparecchiature terminali: a) non siano utilizzate conformemente alla loro destinazione; b) ovvero non vengano utilizzate in modo conforme allo scopo cui sono destinate; c) ovvero ancora perturbino il funzionamento della rete pubblica o dei servizi di telecomunicazioni, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni intima all'utilizzatore di eliminare, entro il termine di trenta giorni, le irregolarita'. In caso di inottemperanza, l'Ispettorato dispone la sospensione della erogazione del servizio per un periodo da trenta giorni a tre mesi; se si ha recidiva, dispone l'interruzione dell'erogazione del servizio stesso. 3. L'interruzione della erogazione del servizio e' disposta altresi' nei confronti dell'utilizzatore di apparecchiature sprovviste dell'approvazione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera h). 4. Nel caso sia stato accertato che una apparecchiatura non soddisfi ai requisiti di conformita', l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni revoca l'approvazione amministrativa nonche' l'attestato di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) o b).