Art. 9. Pubblicita' 1. Gli organismi notificati ed i laboratori accreditati stabiliscono i prezzi per le singole prestazioni offerte e li rendono pubblici. 2. Gli importi dei prezzi di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle teleconunicazioni che definisce altresi' gli importi da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni.