ALLEGATO 5 (art. 6, comma 2) PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI PROVA Art. 1. Condizioni generali 1. I laboratori di prova non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore, devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature per l'esecuzione delle prove. 2. Il rilascio del certificato di accreditamento da' al laboratorio, accreditato secondo la presente procedura, la possibilita' di eseguire prove i cui risultati sono riconosciuti nell'ambito della Comunita' europea. 3. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi.