Art. 6. Sospensione e revoca dell'accreditamento 1. L'accreditamento puo' essere sospeso dall'Ispettorato, sentita la Commissione, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. 2. L'accreditamento e' revocato dall'Ispettorato sentita la Commissione: a) nel caso in cui il laboratorio non ottemperi, con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; b) nel caso in cui siano venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del rilascio dall'accreditamento. 3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati al laboratorio interessato a cura dell'ispettorato.