(Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori prova-art. 6)
                               Art. 6. 
              Sospensione e revoca dell'accreditamento 
   1. L'accreditamento puo' essere sospeso dall'Ispettorato,  sentita
la Commissione, per un periodo  massimo  di  sei  mesi  nel  caso  di
inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. 
   2.  L'accreditamento  e'  revocato  dall'Ispettorato  sentita   la
Commissione: 
     a) nel  caso  in  cui  il  laboratorio  non  ottemperi,  con  le
modalita' e nei tempi  indicati,  a  quanto  stabilito  nell'atto  di
sospensione; 
     b) nel caso in cui  siano  venuti  meno  i  requisiti  giuridici
accertati al momento del rilascio dall'accreditamento. 
   3. Gli atti di sospensione o revoca devono  essere  comunicati  al
laboratorio interessato a cura dell'ispettorato.