UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Con effetto dal 1° luglio 1891 il Fondo per il Culto corrispondera'
al Tesoro dello Stato  l'annuale  contributo  di  lire  2,500,000  in
acconto  dei  diritti  spettanti  allo  Stato  sul  patrimonio  delle
corporazioni religiose soppresse.