UMBERTO I. per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Con effetto dal 1° luglio 1891 il Fondo per il Culto corrispondera' al Tesoro dello Stato l'annuale contributo di lire 2,500,000 in acconto dei diritti spettanti allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse.