Art. 3. 
 
  A datare dal 1° luglio  1892  il  supplemento  di  congrua  che  si
concede ai parroci del Regno verra' elevato alla cifra di  lire  800,
dedotti  i  pesi  patrimoniali.  Non  appena  vi  saranno   i   mezzi
disponibili la congrua dei parroci sara' portata a lire 900, e quindi
al massimo definitivo di lire 1000 al netto.