Art. 2.
  Per le finalita' di cui all'art.  2,  commi  3  e  5,  del  decreto
legislativo  n.  257/1991,  e  per  l'assegnazione di ulteriori posti
finanziati con  risorse  comunque  acquisite  dalle  universita'  nei
propri    bilanci,    le    universita'   comunicano   al   Ministero
dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  entro
trenta  giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, i posti aggiuntivi che intendono attivare.
  Il Ministro, valutate le richieste  a  tal  fine  pervenute  e  nel
rispetto  della programmazione di cui al decreto interministeriale 17
dicembre 1991, provvede ad  autorizzare  l'attivazione  dei  predetti
posti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA