(all. 3 - art. 1)
                                                            ANNESSO 3
   TERMINI E CONDIZIONI DEI CREDITI AGEVOLATI DI CUI AL PROTOCOLLO
    ITALO-EGIZIANO SULL'UTILIZZAZIONE DELL'AIUTO STRAORDINARIO DI
    85 E 130 MILIARDI DI LIRE FIRMATO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 1992
  I crediti agevolati saranno concessi alle seguenti condizioni:
  - Rimborso in 20 (venti) rate semestrali sul capitale uguali e con-
secutive,  la  prima  delle  quali a scadere 126 (centoventisei) mesi
dopo la data alla quale la  Convenzione  finanziaria  e'  entrata  in
vigore;
  -  Tasso  d'interesse  di 1,50% (uno punto cinquanta per cento) per
annuum.
  - Se i crediti agevolati sono misti con  crediti  all'esportazione,
le  condizioni  di  questi ultimi saranno le seguenti: rimborso in 30
(trenta) rate semestrali sul capitale uguali e consecutive, la  prima
delle  quali  a  scadere  126  (centoventisei) mesi dopo la data alla
quale la Convenzione finanziaria e' entrata in vigore;
  - Tasso d'interesse all'1% (uno per cento) PER ANNUUM
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