Art. 2.
  Le  Amministrazioni  dell'interno  e  del  lavoro  d'intesa  con il
Ministero degli esteri, potranno stabilire in via  amministrativa  il
rilascio  di  un  permesso  temporaneo  di  soggiorno  e  di lavoro a
stranieri di cui il Governo abbia deciso l'accoglimento temporaneo in
Italia per ragioni umanitarie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 gennaio 1993
                   Il Ministro degli affari esteri
                               COLOMBO
                      Il Ministro dell'interno
                               MANCINO
      Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
                              REVIGLIO
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                             CRISTOFORI