Art. 2. Le Amministrazioni dell'interno e del lavoro d'intesa con il Ministero degli esteri, potranno stabilire in via amministrativa il rilascio di un permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro a stranieri di cui il Governo abbia deciso l'accoglimento temporaneo in Italia per ragioni umanitarie. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 1993 Il Ministro degli affari esteri COLOMBO Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro del bilancio e della programmazione economica REVIGLIO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CRISTOFORI