Art. 2.
  1. Ciascun documento consta di due sezioni:
    a)   la   prima   (frontespizio)   riproducente   la   fotografia
dell'interessato,   i   relativi   dati   anagrafici  e  somatici  di
riconoscimento, il tibro ad umido ed a secco, nonche' la dizione "Non
abilita alle speciali funzioni di polizia giudiziaria e tributaria";
    b) la seconda (retro) recante la firma dell'interessato.
  2.  Ha  validita' sessennale, non e' soggetto a convalida annuale e
deve  essere  nuovamente  emesso  in caso di promozione, smarrimento,
furto,  precoce  logorio  o  in relazione a modifiche dei rapporti di
impiego.
  3.  Gli  enti  amministrativi autorizzati a rilasciare il documento
sono stabiliti dal comandante generale della Guardia di finanza.
  4.  Il  nuovo documento, in conformita' a quanto previsto dall'art.
18  del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e' valido anche agli
effetti    del    libero   percorso   sulle   linee   tranviarie   ed
automobilistiche urbane.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 dicembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA