Art. 2. 1. Ciascun documento consta di due sezioni: a) la prima (frontespizio) riproducente la fotografia dell'interessato, i relativi dati anagrafici e somatici di riconoscimento, il tibro ad umido ed a secco, nonche' la dizione "Non abilita alle speciali funzioni di polizia giudiziaria e tributaria"; b) la seconda (retro) recante la firma dell'interessato. 2. Ha validita' sessennale, non e' soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio o in relazione a modifiche dei rapporti di impiego. 3. Gli enti amministrativi autorizzati a rilasciare il documento sono stabiliti dal comandante generale della Guardia di finanza. 4. Il nuovo documento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 18 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e' valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 1992 Il Ministro: GORIA