(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1992.
  Determinazione   dei   criteri   e   delle   modalita'  di  esonero
dall'applicazione delle disposizioni recate dal comma  1  del  l'art.
11-bis  del  decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,  concernente  le
modalita' di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli
esercenti attivita' di impresa e arti o professioni.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  concernente  disposizioni  comuni  in   materia   di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Visto l'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  come
modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale
stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati,
viste le  caratteristiche  e  le  dimensioni  dell'attivita'  svolta,
coefficienti  presuntivi  di compensi e di ricavi tenendo anche conto
del contributo diretto lavorativo;
   Visto l'art. 11, comma 1-bis, del menzionato  decreto  n.  69  del
1989, inserito con l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre
1992,  n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992,  n.  438,  concernente  le  modalita'  di  determinazione   del
contributo  diretto lavorativo per gli esercenti attivita' di impresa
e arti o professioni;
   Visto il parere della competente commissione parlamentare in  data
17 dicembre 1992;
   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
   Su proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Le disposizioni recate  dal  comma  1  dell'art.  11-  bis  del
decreto-legge  n.  384  del  1992 non si applicano nei riguardi degli
imprenditori individuali e degli  esercenti  arti  e  professioni,  i
quali,  nell'esercizio  della  loro  attivita',  non  si avvalgono di
collaboratori o di dipendenti,  a  condizione  che  si  riscontri  un
livello  particolarmente  limitato  dell'attivita' esercitata, tenuto
conto del luogo e delle modalita' di esercizio dell'attivita' nonche'
dell'entita'  dei  mezzi  impiegati  e   di   specifiche   condizioni
soggettive.
   2.  La  prova  della  sussistenza della condizione di cui al comma
precedente puo' essere desunta, ai sensi dell'art.  2729  del  codice
civile, sulla base dei criteri indicati negli articoli 2 e 3.
   3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1:
     a)  si  comprendono  tra  i lavoratori dipendenti anche quelli a
tempo parziale nonche' gli apprendisti e quelli  assunti  in  base  a
contratti di formazione-lavoro;
     b)   si  comprendono  tra  i  collaboratori  tutti  gli  addetti
all'attivita', compresi i familiari che prestano, a qualsiasi titolo,
un'attivita'   significativa   nell'impresa,   gli    associati    di
associazioni  in  partecipazione  che  non  apportino  esclusivamente
capitale, il coniuge dell'azienda  coniugale  non  gestita  in  forma
societaria  e  coloro  che  prestano  attivita' in base a rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa.
                               Art. 2.
   1. I criteri di cui all'art. 1, comma 2, riguardanti gli esercenti
attivita' di impresa sono i seguenti:
     a) eta' superiore a 60 anni o inferiore a 26 anni;
     b)  invalidita'  che  comporti  una  riduzione  della  capacita'
lavorativa   superiore  al  40  per  cento,  a  condizione  che  tale
invalidita' abbia rilievo ai fini dell'attivita' svolta;
     c) ammontare complessivo dei debiti verso  banche  e  fornitori,
sussistenti  alla  data  di  chiusura  del  periodo  di  imposta, non
superiore a 5 milioni di lire;
     d) riduzione dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma
1, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
superiore   al  40  per  cento  dell'ammontare  degli  stessi  ricavi
dell'esercizio precedente;
     e) costo dei beni strumentali determinato ai sensi dell'art. 76,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,  inferiore  a  30
milioni,   relativamente  alle  imprese  che  svolgono  attivita'  di
produzione di beni;
     f) costo dei beni strumentali, determinato  ai  sensi  dell'art.
76,  comma  1, del testo unico delle imposte sui redditi, inferiore a
10 milioni relativamente  alle  imprese  che  svolgono  attivita'  di
prestazioni di servizi;
     g) attivita' esercitata esclusivamente in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti in base ai dati dell'ultimo censimento;
     h)  reddito  complessivo  determinato  sulla base degli elementi
indicativi di capacita'  contributiva  di  cui  all'art.  2,  secondo
comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
che, diminuito dei redditi dichiarati  diversi  da  quelli  derivante
dall'esercizio  dell'attivita' d'impresa nonche' dei redditi esenti o
soggetti a ritenuta alla fonte  a  titolo  di  imposta,  risulti  non
superiore a 15 milioni di lire;
     i)  svolgimento  dell'attivita' in locali di scarso pregio e con
impiego di beni strumentali di ridotta efficienza economica.
   2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 sussiste  anche
nel caso in cui l'eta' sia compiuta nel corso del periodo di imposta.
   3. Ai fini della determinazione del costo dei beni strumentali: va
computato anche il costo dei beni di ammontare unitario non superiore
a  un  milione  di lire: non deve tenersi conto del costo relativo ai
beni immobili; le spese relative all'acquisto di beni mobili  adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'impresa  ed  all'uso  personale o
familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il costo dei
beni posseduti per una parte dell'anno deve  essere  ragguagliato  ai
giorni  di  possesso; per i beni acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti,
ancorche' non scaduti, compreso il prezzo di riscatto,  va  diminuito
degli  oneri  finanziari:  per i beni acquisiti in comodato ovvero in
dipendenza di contratti di locazione  non  finanziaria  deve  tenersi
conto  del  valore  normale  dei  beni  stessi  al momento della loro
immissione nell'attivita'.
   4. Il reddito complessivo di cui alla lettera h) del  comma  1  va
determinato  diminuendo  l'importo  che risulta dall'applicazione dei
decreti di approvazione degli indici  e  coefficienti  presuntivi  di
reddito  o di maggior reddito sulla base degli elementi indicativi di
capacita' contributiva relativi al periodo  d'imposta  per  il  quale
viene  presentata  la  domanda  prevista  dall'art. 4, comma 1, di un
ammontare pari al 25 per cento.
                               Art. 3.
   I criteri di cui all'art. 1, comma 2,  riguardanti  gli  esercenti
arti o professioni sono i seguenti:
     a) eta' superiore a 70 anni;
     b) esercizio dell'arte o professione da meno di cinque anni;
     c)  invalidita'  che  comporti  una  riduzione  della  capacita'
lavorativa  superiore  al  40  per  cento,  a  condizione  che   tale
invalidita' abbia rilievo ai fini dell'attivita' svolta;
     d)  riduzione  dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta superiore al 40 per cento dell'ammontare dei  compensi  del
periodo d'imposta precedente;
     e)  reddito  complessivo  determinato  sulla base degli elementi
indicativi di capacita'  contributiva  di  cui  all'art.  2,  secondo
comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
che, diminuito dei redditi dichiarati  diversi  da  quello  derivante
dall'esercizio  dell'arte  o professione nonche' dei redditi esenti o
soggetti a ritenuta alla fonte  a  titolo  di  imposta,  risulti  non
superiore a 15 milioni di lire;
     f)  svolgimento  dell'attivita' in locali di scarso pregio e con
impiego di beni strumentali di ridotta efficienza economica.
   2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 sussiste  anche
nel caso in cui l'eta' sia compiuta nel corso del periodo di imposta.
   3. La sussistenza del requisito di cui alla lettera b) del comma 1
va   verificata   considerando  soltanto  gli  anni  interi  maturati
anteriormente all'inizio del periodo di imposta.
   4. Il reddito complessivo di cui alla lettera e) del  comma  1  va
determinato  diminuendo  l'importo  che risulta dall'applicazione dei
decreti di approvazione degli indici  e  coefficienti  presuntivi  di
reddito  o di maggior reddito sulla base degli elementi indicativi di
capacita' contributiva relativi al periodo  d'imposta  per  il  quale
viene  presentata  la  domanda  prevista  dall'art. 4, comma 1, di un
ammontare pari al 25 per cento.
                               Art. 4.
   1. Ai fini della non applicabilita' delle disposizioni di  cui  al
comma  1  dell'art.  11-  bis  del  decreto-legge  n.  384 del 1992 i
soggetti interessati devono farne richiesta all'apposita  commissione
provinciale,  di cui al comma 3 dello stesso art. 11- bis, competente
in base al domicilio fiscale dei contribuenti.
   2. La domanda, da presentare al sindaco del comune ove il soggetto
interessato ha il domicilio fiscale entro  il  31  gennaio  dell'anno
successivo  a  quello per il quale si richiede l'esonero, deve essere
redatta secondo schemi appositamente predisposti, e va corredata  del
parere  di una delle associazioni di categoria presenti nel Consiglio
nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)  ovvero  dell'ordine
professionale  di  appartenenza  -  per  i  contribuenti che svolgono
attivita'  per  le  quali  e'  prevista  l'iscrizione  ad  un  ordine
professionale - nonche' della documentazione  attestante  l'esistenza
dei requisiti richiesti asseverata dai soggetti e con le modalita' di
cui  all'art.  11-  bis,  comma 3, terzo periodo, del citato decreto-
legge n. 384 del 1992. I predetti pareri degli  ordini  professionali
possono   essere   resi  anche  in  sede  di  esame  da  parte  della
commissione, a richiesta della stessa.
   3. I contribuenti che hanno presentato l'apposita domanda  possono
non  tener conto delle disposizioni di cui all'art. 11- bis, comma 1,
del decreto-legge n. 384 del 1992, nella  dichiarazione  dei  redditi
relativa  al  periodo  di  imposta  per  il quale hanno presentato la
domanda stessa, a condizione che  la  medesima  sia  corredata  della
documentazione  asseverata  di  cui  al  comma  precedente. Se con la
successiva decisione della  commissione  provinciale  la  domanda  e'
respinta,  i  contribuenti  sono tenuti a versare la maggiore imposta
dovuta e gli interessi nella misura annua del 12 per  cento  all'atto
del versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione dei
redditi  da  presentare  per  il  periodo di imposta successivo o, in
mancanza di tale dichiarazione, entro  il  termine  previsto  per  il
versamento  delle  imposte  dovute in base alla dichiarazione annuale
dei redditi.
   4. La decisione della commissione provinciale ha  effetto  per  il
periodo  di  imposta  per  il  quale  e'  stata presentata la domanda
nonche' per i periodi successivi se il contribuente,  nella  relativa
dichiarazione   dei  redditi,  attesta  che  permangono  i  requisiti
enunciati nella domanda stessa;  nel  caso  in  cui  detti  requisiti
vengano  meno  il  contribuente  puo' presentare un'ulteriore domanda
sempreche' sussistano  altri  requisiti  e  condizioni  previsti  dal
presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 1992
                            Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                             AMATO
Il Ministro delle finanze
          GORIA