ALLEGATO 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1992. Determinazione dei criteri e delle modalita' di esonero dall'applicazione delle disposizioni recate dal comma 1 del l'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, concernente le modalita' di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attivita' di impresa e arti o professioni. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale stabilisce che in relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo; Visto l'art. 11, comma 1-bis, del menzionato decreto n. 69 del 1989, inserito con l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, concernente le modalita' di determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attivita' di impresa e arti o professioni; Visto il parere della competente commissione parlamentare in data 17 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Su proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992 non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni, i quali, nell'esercizio della loro attivita', non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti, a condizione che si riscontri un livello particolarmente limitato dell'attivita' esercitata, tenuto conto del luogo e delle modalita' di esercizio dell'attivita' nonche' dell'entita' dei mezzi impiegati e di specifiche condizioni soggettive. 2. La prova della sussistenza della condizione di cui al comma precedente puo' essere desunta, ai sensi dell'art. 2729 del codice civile, sulla base dei criteri indicati negli articoli 2 e 3. 3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1: a) si comprendono tra i lavoratori dipendenti anche quelli a tempo parziale nonche' gli apprendisti e quelli assunti in base a contratti di formazione-lavoro; b) si comprendono tra i collaboratori tutti gli addetti all'attivita', compresi i familiari che prestano, a qualsiasi titolo, un'attivita' significativa nell'impresa, gli associati di associazioni in partecipazione che non apportino esclusivamente capitale, il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e coloro che prestano attivita' in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Art. 2. 1. I criteri di cui all'art. 1, comma 2, riguardanti gli esercenti attivita' di impresa sono i seguenti: a) eta' superiore a 60 anni o inferiore a 26 anni; b) invalidita' che comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 40 per cento, a condizione che tale invalidita' abbia rilievo ai fini dell'attivita' svolta; c) ammontare complessivo dei debiti verso banche e fornitori, sussistenti alla data di chiusura del periodo di imposta, non superiore a 5 milioni di lire; d) riduzione dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, superiore al 40 per cento dell'ammontare degli stessi ricavi dell'esercizio precedente; e) costo dei beni strumentali determinato ai sensi dell'art. 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, inferiore a 30 milioni, relativamente alle imprese che svolgono attivita' di produzione di beni; f) costo dei beni strumentali, determinato ai sensi dell'art. 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, inferiore a 10 milioni relativamente alle imprese che svolgono attivita' di prestazioni di servizi; g) attivita' esercitata esclusivamente in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti in base ai dati dell'ultimo censimento; h) reddito complessivo determinato sulla base degli elementi indicativi di capacita' contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che, diminuito dei redditi dichiarati diversi da quelli derivante dall'esercizio dell'attivita' d'impresa nonche' dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, risulti non superiore a 15 milioni di lire; i) svolgimento dell'attivita' in locali di scarso pregio e con impiego di beni strumentali di ridotta efficienza economica. 2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 sussiste anche nel caso in cui l'eta' sia compiuta nel corso del periodo di imposta. 3. Ai fini della determinazione del costo dei beni strumentali: va computato anche il costo dei beni di ammontare unitario non superiore a un milione di lire: non deve tenersi conto del costo relativo ai beni immobili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il costo dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso; per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorche' non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, va diminuito degli oneri finanziari: per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attivita'. 4. Il reddito complessivo di cui alla lettera h) del comma 1 va determinato diminuendo l'importo che risulta dall'applicazione dei decreti di approvazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito sulla base degli elementi indicativi di capacita' contributiva relativi al periodo d'imposta per il quale viene presentata la domanda prevista dall'art. 4, comma 1, di un ammontare pari al 25 per cento. Art. 3. I criteri di cui all'art. 1, comma 2, riguardanti gli esercenti arti o professioni sono i seguenti: a) eta' superiore a 70 anni; b) esercizio dell'arte o professione da meno di cinque anni; c) invalidita' che comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 40 per cento, a condizione che tale invalidita' abbia rilievo ai fini dell'attivita' svolta; d) riduzione dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta superiore al 40 per cento dell'ammontare dei compensi del periodo d'imposta precedente; e) reddito complessivo determinato sulla base degli elementi indicativi di capacita' contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che, diminuito dei redditi dichiarati diversi da quello derivante dall'esercizio dell'arte o professione nonche' dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, risulti non superiore a 15 milioni di lire; f) svolgimento dell'attivita' in locali di scarso pregio e con impiego di beni strumentali di ridotta efficienza economica. 2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 sussiste anche nel caso in cui l'eta' sia compiuta nel corso del periodo di imposta. 3. La sussistenza del requisito di cui alla lettera b) del comma 1 va verificata considerando soltanto gli anni interi maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta. 4. Il reddito complessivo di cui alla lettera e) del comma 1 va determinato diminuendo l'importo che risulta dall'applicazione dei decreti di approvazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito sulla base degli elementi indicativi di capacita' contributiva relativi al periodo d'imposta per il quale viene presentata la domanda prevista dall'art. 4, comma 1, di un ammontare pari al 25 per cento. Art. 4. 1. Ai fini della non applicabilita' delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992 i soggetti interessati devono farne richiesta all'apposita commissione provinciale, di cui al comma 3 dello stesso art. 11- bis, competente in base al domicilio fiscale dei contribuenti. 2. La domanda, da presentare al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'esonero, deve essere redatta secondo schemi appositamente predisposti, e va corredata del parere di una delle associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza - per i contribuenti che svolgono attivita' per le quali e' prevista l'iscrizione ad un ordine professionale - nonche' della documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti asseverata dai soggetti e con le modalita' di cui all'art. 11- bis, comma 3, terzo periodo, del citato decreto- legge n. 384 del 1992. I predetti pareri degli ordini professionali possono essere resi anche in sede di esame da parte della commissione, a richiesta della stessa. 3. I contribuenti che hanno presentato l'apposita domanda possono non tener conto delle disposizioni di cui all'art. 11- bis, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda stessa, a condizione che la medesima sia corredata della documentazione asseverata di cui al comma precedente. Se con la successiva decisione della commissione provinciale la domanda e' respinta, i contribuenti sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta e gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo di imposta successivo o, in mancanza di tale dichiarazione, entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi. 4. La decisione della commissione provinciale ha effetto per il periodo di imposta per il quale e' stata presentata la domanda nonche' per i periodi successivi se il contribuente, nella relativa dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti enunciati nella domanda stessa; nel caso in cui detti requisiti vengano meno il contribuente puo' presentare un'ulteriore domanda sempreche' sussistano altri requisiti e condizioni previsti dal presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1992 Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO Il Ministro delle finanze GORIA