ALLEGATO 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1992. Determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative; Visto l'art. 11, commi 1 e 1- bis), del citato decreto n. 69, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, secondo cui, in relazione ai vari settori economici, sono elaborati coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo; Visto l'art. 11, comma 2, del citato decreto n. 69, il quale stabilisce che l'ammontare calcolato a norma del comma 1 dello stesso articolo e' assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni; Visto l'art. 12, comma 1, del citato decreto n. 69, come modificato dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i coefficienti sono applicabili nei confronti degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita' nonche' nei confronti degli esercenti attivita', d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 che stabilisce l'emanazione entro il 15 dicembre 1992 dei coefficienti presuntivi di ricavi o compensi relativi al 1992; Visto l'art. 7, comma 2, della legge n. 413 del 1991 in base al quale i coefficienti presuntivi di ricavi o compensi determinati per il 1992 sono utilizzati per l'accertamento dei periodi di imposta precedenti, in luogo dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi di imposta, se il risultato della loro applicazione e' piu' favorevole al contribuente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, con il quale si e' proceduto alla prima determinazione dei coefficienti di congruita' dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito di cui al menzionato art. 11, comma 1, per il periodo di imposta 1989; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, con il quale sono stati determinati i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1989; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, con il quale sono stati determinati i coefficienti di congruita' dei corrispettivi e dei componenti di reddito ed i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1990; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991, con il quale sono stati determinati i coefficienti di congruita' dei corrispettivi e dei componenti di reddito ed i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1991; Considerato che occorre provvedere alla determinazione dei coefficienti presuntivi di ricavi o compensi di cui al citato art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 1989 per il periodo di imposta 1992; Tenuto conto delle elaborazioni e delle valutazioni compiute, secondo la metodologia indicata nell'allegata tabella E, sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria, relativi a ciascuna categoria di attivita' economica, desunti dalla dichiarazione dei redditi relative al periodo di imposta 1990; Visti anche i risultati dell'applicazione di metodologie alterna- tive, con particolare riferimento all'utilizzo dell'indice di rotazione del magazzino e di ricavo, ed al fatturato per unita' di lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992; Acquisito il parere della competente commissione parlamentare in data 17 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Visto il parere della citata commissione parlamentare emesso nella seduta del 17 dicembre 1992; Decreta: Art. 1. 1. I coefficienti presuntivi di compensi o ricavi di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stabiliti per il periodo d'imposta 1992, nelle misure indicate nelle tabelle allegate vistate dal Ministro proponente, per ciascuna categoria di attivita' economica svolta in modo prevalente distinte a seconda che gli esercenti attivita' d'impresa e gli esercenti arti e professioni si avvalgano dell'apporto di dipendenti e/o coadiuvanti (tabelle A e C) ovvero non si avvalgano del detto apporto (tabelle B e D). La tabella A deve essere utilizzata anche dagli esercenti attivita' di impresa che si avvalgono di collaboratori nell'impresa familiare, del coniuge facente parte dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e di associati in partecipazione. 2. Per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nell'anno la maggiore entita' dei compensi o ricavi. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attivita' contraddistinte da codici diversi si considera attivita' prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali e' imputata la maggiore entita' del reddito. 3. Nell'ipotesi di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno, l'ammontare degli importi relativi alla retribuzione degli addetti, alle spese telefoniche, ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, al "costo del venduto" e al costo delle materie impiegate ed agli "altri costi" deve essere ragguagliato all'anno. L'ammontare complessivo risultante dall'applicazione dei coefficienti, inclusi quelli relativi ai valori non rapportati all'anno, deve essere poi ragguagliato al numero dei giorni compresi nel periodo in cui e' stata svolta l'attivita'. Art. 2. 1. Ai fini della determinazione dell'importo relativo alla voce "beni strumentali": non deve tenersi conto di quello relativo ai beni immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e' superiore a un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione o dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attivita' nel corso del periodo di imposta; per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorche' non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, va diminuito degli oneri finanziari; per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attivita'. 2. Le voci "costo del venduto" e "costo delle materie impiegate" sono determinate sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del citato testo unico delle imposte sui redditi - esclusi quelli di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali. 3. La voce "altri costi" e' determinata comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle e, per gli esercenti attivita' d'impresa, esclusi il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonche' le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento, e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del citato testo unico delle imposte sui redditi. 4. Ai fini della determinazione dell'importo relativo alla voce "retribuzioni", devono comprendersi, relativamente ai lavoratori dipendenti, gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attivita' eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonche' le partecipazioni agli utili. Vanno altresi' compresi i compensi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione di quelli spettanti agli amministratori di societa'. 5. Per gli esercenti arti e professioni, il coefficiente relativo all'anzianita', espresso in migliaia di lire, deve essere moltiplicato per il numero degli anni di attivita' escludendo i primi cinque e considerando per meta' i successivi sei. Per coloro che hanno superato i trent'anni di attivita' il coefficiente deve essere moltiplicato per un numero pari a ventidue, diminuito degli anni di attivita' successivi al trentesimo. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni l'anzianita' e' determinata dalla media delle anzianita' degli associati. 6. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci contenute nelle tabelle devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di determinazione del reddito. Art. 3. 1. L'ammontare risultante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi o compensi sulla base delle disposizioni contenute negli articoli precedenti va maggiorato di un importo pari al contributo diretto lavorativo, determinato tenendo conto delle esclusioni, delle riduzioni e degli incrementi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992. Art. 4. 1. L'ammontare calcolato ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli e' aumentato dei componenti positivi diversi dai ricavi di cui all'art. 53 del citato testo unico delle imposte sui redditi ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili ai sensi degli articoli 50 e 79 dello stesso testo unico. Sono in ogni caso deducibili i componenti negativi presi a base per l'applicazione dei coefficienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 3, e nell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384 del 1992. Art. 5. 1. L'ammontare calcolato a norma degli articoli 1, 2 e 3 e' assunto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per la determinazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi di operazioni imponibili per il periodo di imposta 1992, tenendo conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. 2. L'ammontare complessivo di cui al precedente comma va ripartito in presenza di operazioni imponibili, esenti e non imponibili, in proporzione degli ammontari indicati nella dichiarazione annuale. Al maggior ammontare delle operazioni imponibili va applicata l'aliquota ottenuta dalla media aritmetica ponderata delle singole aliquote risultanti dalla dichiarazione. 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale il volume d'affari di cui al comma 1 si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Art. 6. 1. Gli importi determinati sulla base del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto sono utilizzati per l'accertamento dei periodi di imposta precedenti, in luogo di quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi d'imposta, se risultano piu' favorevoli al contribuente. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente gli importi indicati nella tabella relativa al contributo diretto lavorativo vanno ridotti tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1992 Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO Il Ministro delle finanze GORIA