(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1992.
  Determinazione  dei  coefficienti  presuntivi di compensi, ricavi e
corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 11, commi 1  e
2,   del   decreto-legge   2  marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27  aprile  1989,  n.  154,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  concernente  disposizioni  comuni  in   materia   di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
aggiunto;
   Visto  il  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  concernente
disposizioni  urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
fisiche  e  versamento  di  acconto  delle   imposte   sui   redditi,
determinazione  forfettaria  del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini
per la presentazione delle  dichiarazioni  da  parte  di  determinate
categorie  di  contribuenti,  sanatoria di irregolarita' formali e di
minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento  delle
elusioni,  nonche'  in  materia  di  aliquote I.V.A. e di tasse sulle
concessioni governative;
   Visto l'art. 11, commi 1 e 1- bis), del citato decreto n. 69, come
modificato dall'art. 6 della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  e
dall'art.  11,  comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438,
secondo  cui,  in relazione ai vari settori economici, sono elaborati
coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi tenendo  anche  conto
del contributo diretto lavorativo;
   Visto  l'art.  11,  comma  2,  del  citato decreto n. 69, il quale
stabilisce che l'ammontare calcolato a norma del comma 1 dello stesso
articolo e' assunto, ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  anche
per  la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi
criteri  che  disciplinano  il   momento   di   effettuazione   delle
operazioni;
   Visto  l'art.  12,  comma  1,  del  citato  decreto  n.  69,  come
modificato dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in  base
al   quale  i  coefficienti  sono  applicabili  nei  confronti  degli
esercenti arti e professioni  che  abbiano  conseguito,  nel  periodo
d'imposta  precedente,  compensi per un ammontare non superiore a 360
milioni di lire e che non abbiano optato per il regime  ordinario  di
contabilita'   nonche'   nei  confronti  degli  esercenti  attivita',
d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui  all'art.  79  del
testo unico delle imposte sui redditi;
   Visto  l'art.  11,  comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 che
stabilisce l'emanazione entro il 15 dicembre  1992  dei  coefficienti
presuntivi di ricavi o compensi relativi al 1992;
   Visto  l'art.  7,  comma 2, della legge n. 413 del 1991 in base al
quale i coefficienti presuntivi di ricavi o compensi determinati  per
il  1992  sono  utilizzati  per l'accertamento dei periodi di imposta
precedenti, in luogo dei coefficienti presuntivi  previsti  per  tali
periodi  di  imposta, se il risultato della loro applicazione e' piu'
favorevole al contribuente;
   Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  16
maggio  1989,  con il quale si e' proceduto alla prima determinazione
dei coefficienti di congruita' dei  corrispettivi  e  dei  componenti
positivi e negativi di reddito di cui al menzionato art. 11, comma 1,
per il periodo di imposta 1989;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 1989, con il quale sono  stati  determinati  i  coefficienti
presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili per
il periodo di imposta 1989;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990, con il quale sono stati determinati i coefficienti  di
congruita'  dei  corrispettivi  e  dei  componenti  di  reddito  ed i
coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi  di  operazioni
imponibili per il periodo di imposta 1990;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 25
ottobre 1991, con il quale sono stati determinati i  coefficienti  di
congruita'  dei  corrispettivi  e  dei  componenti  di  reddito  ed i
coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi  di  operazioni
imponibili per il periodo di imposta 1991;
   Considerato   che   occorre  provvedere  alla  determinazione  dei
coefficienti presuntivi di ricavi o compensi di cui  al  citato  art.
11,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69 del 1989 per il periodo di
imposta 1992;
   Tenuto conto delle  elaborazioni  e  delle  valutazioni  compiute,
secondo  la  metodologia indicata nell'allegata tabella E, sulla base
dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria,  relativi  a  ciascuna
categoria  di  attivita'  economica,  desunti dalla dichiarazione dei
redditi relative al periodo di imposta 1990;
   Visti anche i risultati dell'applicazione di metodologie  alterna-
tive,   con   particolare  riferimento  all'utilizzo  dell'indice  di
rotazione del magazzino e di ricavo, ed al fatturato  per  unita'  di
lavoro;
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;
   Acquisito il parere della competente commissione  parlamentare  in
data 17 dicembre 1992;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1992;
   Sulla proposta del Ministro delle finanze;
   Visto il parere della citata commissione parlamentare emesso nella
seduta del 17 dicembre 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. I coefficienti presuntivi di compensi o ricavi di cui  all'art.
11,  comma  1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stabiliti per
il periodo  d'imposta  1992,  nelle  misure  indicate  nelle  tabelle
allegate  vistate  dal Ministro proponente, per ciascuna categoria di
attivita'  economica svolta in modo prevalente distinte a seconda che
gli esercenti attivita' d'impresa e gli esercenti arti e  professioni
si  avvalgano dell'apporto di dipendenti e/o coadiuvanti (tabelle A e
C) ovvero non si avvalgano del detto apporto  (tabelle  B  e  D).  La
tabella  A  deve essere utilizzata anche dagli esercenti attivita' di
impresa che si avvalgono di collaboratori nell'impresa familiare, del
coniuge facente parte dell'azienda coniugale  non  gestita  in  forma
societaria e di associati in partecipazione.
   2.  Per  attivita'  prevalente  si  intende  quella  da cui deriva
nell'anno  la  maggiore  entita'  dei  compensi  o  ricavi.  Per   le
associazioni  costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni  nel  cui  ambito  operano  associati
esercenti  attivita'  contraddistinte  da codici diversi si considera
attivita' prevalente quella svolta dall'associato o  dagli  associati
ai quali e' imputata la maggiore entita' del reddito.
   3.  Nell'ipotesi  di  inizio o cessazione dell'attivita' nel corso
dell'anno, l'ammontare degli importi relativi alla retribuzione degli
addetti, alle spese telefoniche, ai consumi di  energia,  carburanti,
lubrificanti  e  simili,  al  "costo  del  venduto"  e al costo delle
materie impiegate ed agli  "altri  costi"  deve  essere  ragguagliato
all'anno.  L'ammontare  complessivo  risultante dall'applicazione dei
coefficienti,  inclusi  quelli  relativi  ai  valori  non  rapportati
all'anno,  deve essere poi ragguagliato al numero dei giorni compresi
nel periodo in cui e' stata svolta l'attivita'.
                               Art. 2.
   1. Ai fini della determinazione dell'importo  relativo  alla  voce
"beni strumentali": non deve tenersi conto di quello relativo ai beni
immobili;  va  computato il valore dei beni il cui costo unitario non
e' superiore a un milione di lire; le spese relative all'acquisto  di
beni   mobili   adibiti   promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  e
professione o dell'impresa ed all'uso  personale  o  familiare  vanno
computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti
per  una  parte  dell'anno  deve  essere  ragguagliato  ai  giorni di
possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attivita'
nel corso del periodo di imposta; per i beni acquisiti in  dipendenza
di  contratti  di  locazione finanziaria, l'ammontare complessivo dei
canoni  pattuiti,  ancorche'  non  scaduti,  compreso  il  prezzo  di
riscatto,  va  diminuito degli oneri finanziari; per i beni acquisiti
in comodato ovvero  in  dipendenza  di  contratti  di  locazione  non
finanziaria  deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al
momento della loro immissione nell'attivita'.
   2. Le voci "costo del venduto" e "costo delle  materie  impiegate"
sono  determinate  sommando  l'ammontare delle esistenze iniziali dei
beni di cui all'art. 53 del citato  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi  - esclusi quelli di cui al comma 1, lettera c), dello stesso
articolo, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di
cui al successivo art. 60 - a quello degli  acquisti  dei  menzionati
beni  effettuati  nell'anno  e  sottraendo l'ammontare delle relative
rimanenze finali.
   3. La voce "altri  costi"  e'  determinata  comprendendo  tutti  i
componenti  negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci
specificate nelle tabelle e, per gli esercenti  attivita'  d'impresa,
esclusi  il  costo  di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri
titoli in serie  o  di  massa,  nonche'  le  esistenze  iniziali  dei
predetti  beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati
in partecipazione, le minusvalenze  patrimoniali,  le  sopravvenienze
passive  e  le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento
anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento,  e  le
deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79,
comma 7, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
   4.  Ai  fini  della determinazione dell'importo relativo alla voce
"retribuzioni",  devono  comprendersi,  relativamente  ai  lavoratori
dipendenti, gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in
natura,  i  contributi,  le  quote  di  indennita'  di  quiescenza  e
previdenza  maturate  nell'anno  -   con   esclusione   delle   somme
corrisposte  nell'anno  al  lavoratore  che  ha  cessato  l'attivita'
eventualmente dedotte in base al  criterio  di  cassa  -  nonche'  le
partecipazioni   agli  utili.  Vanno  altresi'  compresi  i  compensi
relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,  con
esclusione di quelli spettanti agli amministratori di societa'.
   5.  Per gli esercenti arti e professioni, il coefficiente relativo
all'anzianita',  espresso  in   migliaia   di   lire,   deve   essere
moltiplicato per il numero degli anni di attivita' escludendo i primi
cinque  e  considerando  per  meta'  i successivi sei. Per coloro che
hanno superato i trent'anni di attivita' il coefficiente deve  essere
moltiplicato  per  un numero pari a ventidue, diminuito degli anni di
attivita' successivi al trentesimo. Per  le  associazioni  costituite
tra  persone  fisiche  per  l'esercizio  in forma associata di arti e
professioni l'anzianita' e' determinata dalla media delle  anzianita'
degli associati.
   6.  Ai  fini della determinazione degli importi relativi alle voci
contenute  nelle  tabelle  devono  essere  considerati  i  componenti
negativi  inerenti  all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti
in sede di determinazione del reddito.
                               Art. 3.
   1.  L'ammontare  risultante  dall'applicazione  dei   coefficienti
presuntivi  di  ricavi  o  compensi  sulla  base  delle  disposizioni
contenute negli articoli precedenti va maggiorato di un importo  pari
al  contributo  diretto  lavorativo,  determinato tenendo conto delle
esclusioni, delle riduzioni e degli incrementi previsti  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1992.
                               Art. 4.
   1.   L'ammontare   calcolato   ai  sensi  delle  disposizioni  dei
precedenti articoli e' aumentato dei componenti positivi diversi  dai
ricavi  di  cui  all'art. 53 del citato testo unico delle imposte sui
redditi ed e' ridotto dei componenti  negativi  deducibili  ai  sensi
degli  articoli  50  e 79 dello stesso testo unico. Sono in ogni caso
deducibili i componenti negativi presi a base per l'applicazione  dei
coefficienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute
nell'art.  11,  comma 3, e nell'art. 11- bis del decreto-legge n. 384
del 1992.
                               Art. 5.
   1. L'ammontare calcolato a norma  degli  articoli  1,  2  e  3  e'
assunto   ai   fini   dell'imposta   sul   valore   aggiunto  per  la
determinazione  dell'ammontare  complessivo  dei   corrispettivi   di
operazioni  imponibili  per il periodo di imposta 1992, tenendo conto
dei diversi criteri che  disciplinano  il  momento  di  effettuazione
delle operazioni.
   2. L'ammontare complessivo di cui al precedente comma va ripartito
in  presenza  di  operazioni  imponibili, esenti e non imponibili, in
proporzione degli ammontari indicati nella dichiarazione annuale.  Al
maggior ammontare delle operazioni imponibili va applicata l'aliquota
ottenuta  dalla  media  aritmetica  ponderata  delle singole aliquote
risultanti dalla dichiarazione.
   3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale  il
volume  d'affari di cui al comma 1 si presume, salvo prova contraria,
relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di  cui
all'art.  16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
                               Art. 6.
   1. Gli importi determinati sulla base del comma 1 dell'art. 3  del
presente  decreto  sono  utilizzati per l'accertamento dei periodi di
imposta precedenti, in luogo di quelli  risultanti  dall'applicazione
dei  coefficienti  presuntivi previsti per tali periodi d'imposta, se
risultano piu' favorevoli al contribuente. Ai fini della disposizione
di cui al periodo  precedente  gli  importi  indicati  nella  tabella
relativa al contributo diretto lavorativo vanno ridotti tenendo conto
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 1992
                           Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                             AMATO
Il Ministro delle finanze
          GORIA