IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 che, all'art. 9,
ha previsto, per il 1992, la spesa di lire 275 miliardi, al  fine  di
consentire  la  concessione  di  un credito di imposta a favore delle
imprese autorizzate all'esercizio  dell'autotrasporto  di  merci  per
conto  di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai
fini del pagamento dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
dell'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche, dell'imposta lo-
cale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in  sede
di  versamento  delle  ritenute  alla  fonte  operate  dai  sostituti
d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro
autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1991, n.  417,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio  1992,  n. 66 che, all'art.
9-sexies, ha previsto un ulteriore limite di spesa, per il  1992,  di
300 miliardi;
  Visto  il  decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463 che, all'art. 13,
ha previsto un ulteriore incremento di 90 miliardi ai limiti di spesa
gia' stabiliti, per il 1992 portandoli, pertanto, a  complessivi  665
miliardi;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle finanze del 28 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale n.  25
del 31 gennaio 1992) e del 7 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del
9 marzo 1992), con i quali sono stati fissati per il 1992, sulla base
degli  stanziamenti allora previsti, i criteri per la concessione del
credito di imposta;
  Considerata  la  necessita'  di   rideterminare,   per   il   1992,
l'ammontare  globale  del credito di imposta attribuibile per ciascun
veicolo, stabilito dai decreti ministeriali di cui sopra, in funzione
dell'ulteriore limite di spesa aggiuntivo;
  Considerato, altresi', che ai sensi del comma 2  dell'art.  13  del
decreto-legge  27 novembre 1992, n. 463, il decreto di cui al comma 2
dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.  165,  deve  essere
emanato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I beneficiari del credito d'imposta di cui all'art. 13 del decreto-
legge  27  aprile  1990,  n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, cosi' come integrato dall'art. 9, comma
1, del decreto-legge 15  settembre  1990,  n.  261,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  12  novembre  1990,  n.  331,  nonche'
dall'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  1991,
n.  417,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66 e dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 27 novembre 1992, n.
463, contenente "misure urgenti  per  il  settore  dell'autotrasporto
merci  per  conto di terzi", sono individuati nelle persone fisiche e
giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,
alla data del 31  dicembre  1991  e  titolari  di  autorizzazioni  al
trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore,
come  individuati  nel  successivo  art. 3, in funzione del loro peso
complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con  esclusione  dei  veicoli
aventi  una  massa  complessiva  a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10, del testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.  1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  13,  commi  1  e 2, del D.L. n.
          90/1990, e' il seguente:
             "Art. 13. - 1. Per il biennio 1990-1991  e'  autorizzata
          la  spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire,
          entro il limite di tale stanziamento, a parziale  copertura
          dell'incremento  dei costi del trasporto, la concessione di
          un credito di imposta a favore  delle  imprese  autorizzate
          all'esercizio  dell'autotrasporto  di  merci  per  conto di
          terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla
          legge 6  giugno  1974,  n.  298,  da  valere  ai  fini  del
          pagamento  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche,
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   giuridiche,
          dell'imposta  locale  sui redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto. Tale credito non  concorre  alla  formazione  del
          reddito imponibile.
             2.  Con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
          con il Ministro delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
          gennaio  di  ciascun  anno,  e' stabilito, sulla base delle
          autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere
          al  31  dicembre  dell'anno  precedente,  l'ammontare   del
          credito  attribuibile  per  ciascun autoveicolo. Il credito
          d'imposta non compete agli  autoveicoli  aventi  una  massa
          complessiva   a   pieno   carico   non   superiore  a  3500
          chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato
          con effetto dalla stessa data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto".
 
           Note all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 261/1990,
          e' il seguente: "1. In aggiunta al limite di spesa previsto
          dall'art. 13 del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n. 165, e' prevista la  spesa  di  lire  122  miliardi  per
          l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire
          275 miliardi per l'anno 1992".
             -  Il  testo  dell'art.  9-sexies,  comma 1, del D.L. n.
          417/1991, e' il seguente: "1.  In  aggiunta  al  limite  di
          spesa  di  lire  275  miliardi  per  l'anno  1992, previsto
          dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre  1990,
          n.  261,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 12
          novembre 1990, n. 331, e' prevista la  spesa  di  lire  300
          miliardi per l'anno 1992".
             -  Il  testo  dell'art.  13,  commi  1  e 2, del D.L. n.
          463/1992, e' il seguente:
             "Art. 13. - 1. In aggiunta ai limiti di  spesa  di  lire
          275    miliardi   e   300   miliardi   per   l'anno   1992,
          rispettivamente previsti  nell'articolo  9,  comma  1,  del
          decreto-legge  15  settembre 1990, n.  261, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990,  n.    331,  e
          dell'art.  9-sexies  del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
          417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio
          1992,  n. 66, e' ulteriormente prevista la spesa di lire 90
          miliardi per l'anno 1992.
             2. Per l'anno 1992 il  decreto  indicato  nell'art.  13,
          comma   2,   del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,
          n.  165,  e'  integrato con successivo decreto del Ministro
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  delle  finanze,
          da  emanare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto".
             -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  n.
          298/1974,  e'  il  seguente:  "1.  Presso  il Ministero dei
          trasporti e  dell'aviazione  civile  -  Direzione  generale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
          e'  istituito  un albo che assume la denominazione di "Albo
          nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di terzi".