IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 che, all'art. 9, ha previsto, per il 1992, la spesa di lire 275 miliardi, al fine di consentire la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta lo- cale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 che, all'art. 9-sexies, ha previsto un ulteriore limite di spesa, per il 1992, di 300 miliardi; Visto il decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463 che, all'art. 13, ha previsto un ulteriore incremento di 90 miliardi ai limiti di spesa gia' stabiliti, per il 1992 portandoli, pertanto, a complessivi 665 miliardi; Visti i decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze del 28 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992) e del 7 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992), con i quali sono stati fissati per il 1992, sulla base degli stanziamenti allora previsti, i criteri per la concessione del credito di imposta; Considerata la necessita' di rideterminare, per il 1992, l'ammontare globale del credito di imposta attribuibile per ciascun veicolo, stabilito dai decreti ministeriali di cui sopra, in funzione dell'ulteriore limite di spesa aggiuntivo; Considerato, altresi', che ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463, il decreto di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve essere emanato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso; Decreta: Art. 1. I beneficiari del credito d'imposta di cui all'art. 13 del decreto- legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, cosi' come integrato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, nonche' dall'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 e dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463, contenente "misure urgenti per il settore dell'autotrasporto merci per conto di terzi", sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1991 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti. Nota alle premesse: - Il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, del D.L. n. 90/1990, e' il seguente: "Art. 13. - 1. Per il biennio 1990-1991 e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto".
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 261/1990, e' il seguente: "1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992". - Il testo dell'art. 9-sexies, comma 1, del D.L. n. 417/1991, e' il seguente: "1. In aggiunta al limite di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992, previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e' prevista la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1992". - Il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, del D.L. n. 463/1992, e' il seguente: "Art. 13. - 1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dell'art. 9-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' ulteriormente prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992. 2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 298/1974, e' il seguente: "1. Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".